Sentenza 317/1992 (ECLI:IT:COST:1992:317)
Massima numero 18633
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  29/06/1992;  Decisione del  29/06/1992
Deposito del 08/07/1992; Pubblicazione in G. U. 15/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18632  18634


Titolo
SENT. 317/92 B. SCIOPERO E SERRATA - SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - ESERCIZIO ILLEGITTIMO - SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELLA PERSONA COSTITUZIONALMENTE TUTELATI - PREVISIONE SOLTANTO DI SANZIONI DISCIPLINARI O AMMINISTRATIVE (E NON ANCHE DI SANZIONI PENALI O CIVILI) - ASSERITA INIBIZIONE DELLA TUTELA RISARCITORIA DEI DIRITTI INVIOLABILI - QUESTIONE AVENTE AD OGGETTO UN INTERO TESTO LEGISLATIVO - GENERICITA' DELLA PROSPETTAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile - per genericita' della prospettazione - la questione di costituzionalita' sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 40 Cost., nei confronti dell'intero testo della L. 12 giugno 1990, n. 146 (disciplinante il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), in quanto le censure formulate non sono tali da investire tutte le norme contenute nel provvedimento denunciato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 40

Altri parametri e norme interposte