Sentenza 317/1992 (ECLI:IT:COST:1992:317)
Massima numero 18634
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  29/06/1992;  Decisione del  29/06/1992
Deposito del 08/07/1992; Pubblicazione in G. U. 15/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18632  18633


Titolo
SENT. 317/92 C. SCIOPERO E SERRATA - SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - ESERCIZIO ILLEGITTIMO - SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELLA PERSONA COSTITUZIONALMENTE TUTELATI - PREVISIONE SOLTANTO DI SANZIONI DISCIPLINARI O AMMINISTRATIVE (E NON ANCHE DI SANZIONI PENALI O CIVILI) - ASSERITA INIBIZIONE DELLA TUTELA RISARCITORIA DEI DIRITTI INVIOLABILI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI RILEVANZA).

Testo
La questione di costituzionalita' degli artt. 4, 9 e 11, L. 12 giugno 1990, n. 146 - nella parte in cui, prevedendo soltanto sanzioni disciplinari o amministrative, inibirebbero la tutela risarcitoria dei danni derivanti dalla lesione di diritti inviolabili della persona - e' del tutto priva di rilevanza nel giudizio 'a quo', sia in quanto quest'ultimo ha ad oggetto il risarcimento all'impresa datrice di lavoro del danno derivante dalla lesione di interessi meramente patrimoniali in nessun modo inquadrabili nella garanzia dell'invocato art. 2 Cost., sia perche' i cd. limiti esterni al diritto di sciopero riferibili alla salvaguardia degli interessi dell'impresa in quanto tale (pur se costituzionalmente tutelati) esulano dalla regolamentazione posta dalla legge impugnata, restando affidati ai principi e alle regole che la giurisprudenza ha elaborato al riguardo. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 2 e 40 Cost., e concernente gli artt. 4, 9 e 11, L. n. 146 cit.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 40

Altri parametri e norme interposte