Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Lazio - Delega ai Comuni dell'approvazione dei progetti per la realizzazione e gestione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti derivanti dalla demolizione di veicoli e dalla rottamazione di macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, come introdotta dalla riforma costituzionale del 2001 - Illegittimità costituzionale a far data dall'entrata in vigore del codice dell'ambiente (29 aprile 2006). (Classif. 010010).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - a far data dal 29 aprile 2006, l'art. 6, comma 2, lett. b) e c), quest'ultima limitatamente al riferimento alla lett. b), della legge reg. Lazio n. 27 del 1998, che delega ai Comuni il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e gestione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti derivanti dalla demolizione di veicoli e dalla rottamazione di macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti. La disposizione impugnata dal Governo, delegando ai Comuni la funzione amministrativa indicata, ad essa conferita con legge nazionale, ha inciso, senza esservi abilitata da tale fonte normativa, su una competenza istituita dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva, perché introduce una deroga all'ordine delle competenze stabilito dalla legge statale, in assenza - sia nell'ordito costituzionale, sia nel codice dell'ambiente - di una disposizione che abiliti alla descritta riallocazione. Va, peraltro, evidenziato che le disposizioni in esame si pongono in contrasto con i suddetti parametri costituzionali, e le relative norme interposte, sopravvenuti alla loro entrata in vigore, con la conseguenza che la declaratoria di illegittimità costituzionale non può investirne l'intero arco di vigenza.