Sentenza 318/1992 (ECLI:IT:COST:1992:318)
Massima numero 18566
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  29/06/1992;  Decisione del  29/06/1992
Deposito del 08/07/1992; Pubblicazione in G. U. 15/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18563  18564  18565


Titolo
SENT. 318/92 D. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DISCIPLINA VIGENTE - AMMISSIBILITA' DI TALUNI MEZZI DI PROVA (NELLA SPECIE: INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO) E RILEVANZA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO EFFETTUATO PRIMA DEL GIUDIZIO - CONTEMPORANEA PRECLUSIONE ALLA DEDUZIONE DEGLI STESSI - CONSEGUENTE RICONOSCIUTO CONTRASTO CON I PRINCIPI RELATIVI AL DIRITTO DI DIFESA, ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E ALLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - POSSIBILI SOLUZIONI (REVOCABILITA' DELL'ORDINANZA AMMISSIVA DEL GIUDIZIO ABBREVIATO, PERALTRO DI DUBBIA LEGITTIMITA', INTEGRAZIONE PROBATORIA DELLO STESSO GIUDIZIO ABBREVIATO) PER SUPERARE TALE CONTRASTO - CONSEGUENTE NECESSITA' DI SCELTE DISCREZIONALI E QUINDI DI UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.

Testo
La legge, in vista di particolari esigenze, puo' porre limitazioni agli strumenti probatori utilizzabili nel processo: ma una volta che ammetta l'ingresso di un determinato mezzo (nella specie: interrogatorio dell'imputato nel giudizio abbreviato) non puo' poi, senza violare i principi relativi all'esercizio della funzione giurisdizionale stabiliti dagli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo comma, Cost., e ridurre il diritto di difesa a mera enunciazione, prescrivere al giudice di non considerare gli elementi di giudizio che da esso scaturiscono ai fini della formazione del proprio convincimento. Parimenti, se la legge sostanziale considera una certa circostanza, come il risarcimento del danno avvenuto prima del giudizio, come rilevante per connotare il "fatto" ai fini della commisurazione della sanzione, una norma processuale che stabilisce l'irrilevanza di tale circostanza precludendone la deduzione, comporta che la responsabilita' penale puo' essere affermata per un fatto che e', sia pure solo parzialmente, diverso da quello "proprio", con conseguente violazione del principio della personalita' di tale responsabilita' (art. 27 Cost.). Tuttavia per porre rimedio a siffatti vizi la soluzione - indicata da tutti i giudici 'a quibus' - di una pronuncia "correttiva" della Corte che consenta di revocare l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, non appare praticabile sia per la possibile perdita, per l'imputato, dei benefici connessi al giudizio abbreviato e le censure di incostituzionalita' (ved. massima C), che potrebbero nascerne, sia perche' tale soluzione non e' l'unica possibile, in alternativa ad essa ben potendo ipotizzarsi quella - indicata anch'essa in una delle ordinanze di rimessione e gia' prevista del resto nel testo originario della legge delega e considerata altresi', rispetto ad altre questioni sul nucleo essenziale dell'attuale disciplina del giudizio abbreviato, in recenti pronunce della Corte - di una integrazione probatoria dello stesso giudizio abbreviato. Onde la necessita' di un intervento del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 440, cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede la revocabilita' dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato in caso di modifica dello stato degli atti conseguente all'interrogatorio dell'imputato, sollevata in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo comma, Cost., e della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 441, 442, primo comma e 458, secondo comma, cod.proc.pen. nella parte in cui, in caso di prospettazione di fatti nuovi o nuove fonti di prova, non consentono la revoca del provvedimento ammissivo del giudizio abbreviato, prospettata in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost.) - Cfr. S. nn. 92/1992 e 470/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 102  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 1

Altri parametri e norme interposte