Ordinanza 319/1992 (ECLI:IT:COST:1992:319)
Massima numero 18528
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
29/06/1992; Decisione del
29/06/1992
Deposito del 08/07/1992; Pubblicazione in G. U. 15/07/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 319/92. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - DISCIPLINA SOSTANZIALE - APPLICABILITA' SOLO PER I REATI DI COMPETENZA DEL PRETORE - ABROGAZIONE ESPRESSA DELLA NORMA, CON CONSEGUENTE APPLICABILITA' DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE ANCHE PER REATI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE - MANCATA PREVISIONE IN SEDE DI COORDINAMENTO FRA IL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE E LE ALTRE LEGGI DELLO STATO - DENUNCIATA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DIRITTO DI DIFESA E DIRETTIVE DELLA LEGGE DI DELEGA - ESCLUSIONE - ESTRANEITA' DELLA RICHIESTA MODIFICA LEGISLATIVA, DATO IL SUO CARATTERE INNOVATIVO, ALLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 319/92. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - DISCIPLINA SOSTANZIALE - APPLICABILITA' SOLO PER I REATI DI COMPETENZA DEL PRETORE - ABROGAZIONE ESPRESSA DELLA NORMA, CON CONSEGUENTE APPLICABILITA' DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE ANCHE PER REATI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE - MANCATA PREVISIONE IN SEDE DI COORDINAMENTO FRA IL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE E LE ALTRE LEGGI DELLO STATO - DENUNCIATA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DIRITTO DI DIFESA E DIRETTIVE DELLA LEGGE DI DELEGA - ESCLUSIONE - ESTRANEITA' DELLA RICHIESTA MODIFICA LEGISLATIVA, DATO IL SUO CARATTERE INNOVATIVO, ALLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Fra le disposizioni dell'art. 54 della legge n. 689 del 1981 - secondo il quale le sanzioni sostitutive possono essere applicate solo per i reati di competenza del pretore - e dell'art. 444 cod.proc.pen. - che in caso di accoglimento della richiesta di applicazione della pena, prevede che le sanzioni sostitutive possono essere irrogate anche per i reati di competenza del tribunale - non sussiste - contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - una incompatibilita' tale da esigere e legittimare una norma di coordinamento che della prima sancisca in effetti l'abrogazione. La emanazione di una norma siffatta da parte del legislatore delegato avrebbe infatti oltrepassato i limiti propri dei poteri ad esso conferiti dall'art. 6 della legge n. 81 del 1987, che certo non gli consentivano di apportare modifiche - possibili solo attraverso un intervento legislativo estraneo alla funzione di coordinamento - alla disciplina sostanziale delle sanzioni sostitutive. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 - in relazione agli artt. 6 e 2 n. 45, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - Cost., degli artt. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 234 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in parte 'qua'). - Sui rapporti fra l'istituto del patteggiamento e le sanzioni sostitutive: O. n. 442/1991.
Fra le disposizioni dell'art. 54 della legge n. 689 del 1981 - secondo il quale le sanzioni sostitutive possono essere applicate solo per i reati di competenza del pretore - e dell'art. 444 cod.proc.pen. - che in caso di accoglimento della richiesta di applicazione della pena, prevede che le sanzioni sostitutive possono essere irrogate anche per i reati di competenza del tribunale - non sussiste - contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - una incompatibilita' tale da esigere e legittimare una norma di coordinamento che della prima sancisca in effetti l'abrogazione. La emanazione di una norma siffatta da parte del legislatore delegato avrebbe infatti oltrepassato i limiti propri dei poteri ad esso conferiti dall'art. 6 della legge n. 81 del 1987, che certo non gli consentivano di apportare modifiche - possibili solo attraverso un intervento legislativo estraneo alla funzione di coordinamento - alla disciplina sostanziale delle sanzioni sostitutive. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 - in relazione agli artt. 6 e 2 n. 45, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - Cost., degli artt. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 234 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in parte 'qua'). - Sui rapporti fra l'istituto del patteggiamento e le sanzioni sostitutive: O. n. 442/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 6
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dirett. 45