Ordinanza 322/1992 (ECLI:IT:COST:1992:322)
Massima numero 18545
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  29/06/1992;  Decisione del  29/06/1992
Deposito del 08/07/1992; Pubblicazione in G. U. 15/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18543  18544


Titolo
ORD. 322/92 C. TRIBUTI IN GENERE - PROCEDIMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - ISTANZA DI RIMBORSO DI IMPOSTE ERRONEAMENTE VERSATE - PREVISIONE DI UN TERMINE DI DECADENZA DI DICIOTTO MESI DECORRENTE DALLA DATA DEL VERSAMENTO - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA', IN CASO DI INUTILE DECORSO, DI RIPETERE QUANTO INDEBITAMENTE VERSATO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE - NON PERTINENZA DI TALE PRINCIPIO ALLA QUESTIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Il principio della capacita' contributiva, riguardando l'idoneita' del soggetto dell'obbligazione d'imposta, attiene alla garanzia sostanziale della proporzionalita' dell'imposta stessa alla capacita' del contribuente, e non puo' quindi riferirsi alla materia del processo tributario quale quella disciplinata dall'impugnato art. 38 d.P.R. n. 602/1973 prevedente i termini di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte erroneamente versate. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973. n. 602 sollevata in riferimento all'art. 53 Cost.). - In senso conforme v. ord. n. 108/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte