Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 112005).
Il difetto di motivazione sulla rilevanza della questione inficia l'ordinanza di rimessione, determinandone l'inammissibilità. (Precedente: S. 199/2019 - mass. 42837).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Puglia, sez. staccata di Lecce, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, il quale prevede la decadenza automatica dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà non veritiere. Il rimettente omette di considerare la disciplina regolamentare del rilascio e del rinnovo dei patentini per la vendita di prodotti da fumo, costituita dal d.m. n. 38 del 2013; inoltre, l'iter argomentativo seguito denota un'ulteriore carenza dal momento che esclude l'applicazione della citata disciplina regolamentare che, invece, appare suscettibile di definire il contenzioso). (Precedenti: S. 259/2020 - mass. 43012; S. 41/2020 - mass. 41956; S. 30/2020 - mass. 41472; S. 266/2019 - mass. 40921; S.199/2019 - mass. 42837; S. 179/2019 - mass. 42805; S. 73/2019 - mass. 42118; S. 194/2018 - mass. 40523; S. 114/2018 - mass. 41137; S. 102/2018 - mass. 40176 e 40178; S. 18/2018 - mass. 39778).