Ordinanza 323/1992 (ECLI:IT:COST:1992:323)
Massima numero 18626
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  29/06/1992;  Decisione del  29/06/1992
Deposito del 08/07/1992; Pubblicazione in G. U. 15/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18629


Titolo
ORD. 323/92 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PER I DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI - ESTENSIONE DEI BENEFICI DELL'ASSICURAZIONE AI TERZI TRASPORTATI - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, RIGUARDO AI DANNI ALLA PERSONA, RELATIVAMENTE AL PERIODO FRA L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 E L'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE N. 857 DEL 1976, MODIFICATIVO DI ESSA, FRA I TERZI NON FAMILIARI DELL'ASSICURATO, ESCLUSI DAI BENEFICI DELL'ASSICURAZIONE, E I FAMILIARI DELL'ASSICURATO, CHE PER GLI INCIDENTI VERIFICATISI NEL SUDDETTO PERIODO AVREBBERO DIRITTO AI BENEFICI ASSICURATIVI IN FORZA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 188 DEL 1991 - INSUSSISTENZA - QUESTIONE SOLLEVATA SU ERRONEO PRESUPPOSTO CIRCA LA EFFETTIVA PORTATA DELLA RETROATTIVITA' DI TALE SENTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
La efficacia retroattiva della sentenza n. 188 del 1991, con la quale e' stato dichiarato illegittimo l'art. 4, lett. b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv. in legge 26 febbraio 1977, n. 39) nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, in relazione ai danni causati dalla circolazione dei veicoli, per quanto riguarda i danni alle persone, i parenti e gli affini, entro il terzo grado, nonche' gli affiliati, dell'assicurato, con lui conviventi, non puo' estendersi oltre la data di entrata in vigore (1 gennaio 1978) dell'indicato decreto legge. Cade pertanto la censura - formulata dal giudice 'a quo' sull'erroneo presupposto che la retroattivita' della decisione della Corte si dovesse far risalire fino alla data di entrata in vigore della legge n. 990 del 1969 - di ingiustificata disparita' di trattamento fra terzi trasportati, riguardo ai danni alla persona causati da incidenti stradali avvenuti tra la data suddetta e il 31 dicembre 1977 (nella specie nel 1972), in quanto, a suo avviso, i trasportati legati all'assicurato da vincoli familiari, a differenza dai trasportati per cui tali vincoli non sussistessero - ed ai quali i benefici dell'assicurazione obbligatoria furono estesi solo con il decreto legge del 1976 - avrebbero potuto, in forza della suddetta sentenza, beneficiare dell'assicurazione, mentre invece anch'essi, in realta', ne rimanevano esclusi. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, lett. c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo sostituito dall'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. in legge 26 febbraio 1977, n. 39, e dell'art. 14 del medesimo decreto legge, in parte qua.)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte