Ordinanza 325/1992 (ECLI:IT:COST:1992:325)
Massima numero 18503
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
29/06/1992; Decisione del
29/06/1992
Deposito del 08/07/1992; Pubblicazione in G. U. 15/07/1992
Massime associate alla pronuncia:
18504
Titolo
ORD. 325/92 A. PENSIONI DI GUERRA - VEDOVA DI MILITARE O DI CIVILE DECEDUTO A CAUSA DI GUERRA - PASSAGGIO A NUOVE NOZZE - CONSEGUENZE - PERDITA DEL DIRITTO A PENSIONE - CONDIZIONE - SUPERAMENTO DEI LIMITI DI REDDITO (CUMULATI CON QUELLI DEL NUOVO CONIUGE) - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA DEI CONIUGI E DI TUTELA DEI DIRITTI DEI FIGLI - RICHIAMO A NORME COSTITUZIONALI NON PERTINENTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 325/92 A. PENSIONI DI GUERRA - VEDOVA DI MILITARE O DI CIVILE DECEDUTO A CAUSA DI GUERRA - PASSAGGIO A NUOVE NOZZE - CONSEGUENZE - PERDITA DEL DIRITTO A PENSIONE - CONDIZIONE - SUPERAMENTO DEI LIMITI DI REDDITO (CUMULATI CON QUELLI DEL NUOVO CONIUGE) - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'UGUAGLIANZA DEI CONIUGI E DI TUTELA DEI DIRITTI DEI FIGLI - RICHIAMO A NORME COSTITUZIONALI NON PERTINENTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Ne' l'art. 29 Cost., in quanto finalizzato a salvaguardare i contenuti e gli scopi etico-sociali della famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio, senza riflessi immediati sulle pensioni, le quali ineriscono a momenti strettamente economici, ne' l'art. 30, Cost., avente per oggetto i doveri e i diritti dei genitori e dei figli e non il tema delle situazioni giuridiche a contenuto patrimoniale, possono ritenersi violati dalla limitazione posta dall'art. 42, primo comma, d.P.R. n. 915 del 1978 - in ordine al superamento da parte dei coniugi degli importi di reddito fissati - al diritto alla pensione di guerra della vedova che contragga nuove nozze. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, primo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 sollevata in riferimento agli artt. 29, secondo comma e 30, primo comma, Cost.).
Ne' l'art. 29 Cost., in quanto finalizzato a salvaguardare i contenuti e gli scopi etico-sociali della famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio, senza riflessi immediati sulle pensioni, le quali ineriscono a momenti strettamente economici, ne' l'art. 30, Cost., avente per oggetto i doveri e i diritti dei genitori e dei figli e non il tema delle situazioni giuridiche a contenuto patrimoniale, possono ritenersi violati dalla limitazione posta dall'art. 42, primo comma, d.P.R. n. 915 del 1978 - in ordine al superamento da parte dei coniugi degli importi di reddito fissati - al diritto alla pensione di guerra della vedova che contragga nuove nozze. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, primo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 sollevata in riferimento agli artt. 29, secondo comma e 30, primo comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 29
co. 2
Costituzione
art. 30
co. 1
Altri parametri e norme interposte