Ordinanza 326/1992 (ECLI:IT:COST:1992:326)
Massima numero 18501
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
29/06/1992; Decisione del
29/06/1992
Deposito del 08/07/1992; Pubblicazione in G. U. 15/07/1992
Titolo
ORD. 326/92 A. PROFESSIONI - ALBI PROFESSIONALI - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE - PERDITA DEL GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI - EFFETTI - CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEL PROFESSIONISTA - NECESSITA' DI INSTAURAZIONE DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AI FINI DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE.
ORD. 326/92 A. PROFESSIONI - ALBI PROFESSIONALI - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE - PERDITA DEL GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI - EFFETTI - CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEL PROFESSIONISTA - NECESSITA' DI INSTAURAZIONE DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AI FINI DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE.
Testo
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, non e' richiesto il procedimento disciplinare per la cancellazione dall'albo del professionista, quando questa sia disposta per il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'albo stesso (tra cui la perdita del godimento dei diritti civili, ex art. 2, n. 2, l. 7 marzo 1985, n. 75).
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, non e' richiesto il procedimento disciplinare per la cancellazione dall'albo del professionista, quando questa sia disposta per il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'albo stesso (tra cui la perdita del godimento dei diritti civili, ex art. 2, n. 2, l. 7 marzo 1985, n. 75).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte