Ordinanza 326/1992 (ECLI:IT:COST:1992:326)
Massima numero 18502
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  29/06/1992;  Decisione del  29/06/1992
Deposito del 08/07/1992; Pubblicazione in G. U. 15/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18501  18505


Titolo
ORD. 326/92 B. PROFESSIONI - GEOMETRA - FALLIMENTO DELL'ISCRITTO ALL'ALBO - EFFETTI - AUTOMATICA CANCELLAZIONE DALL'ALBO - LAMENTATO DETERIORE TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPIEGATI DELLO STATO, BENEFICIANTI, INVECE, DI PROCEDURE DISCIPLINARI PUR IN CASO DI CONDANNA PENALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'assenza di carattere disciplinare del provvedimento che dispone la cancellazione dall'albo del professionista per perdita di un requisito per l'iscrizione all'albo stesso, quale, nella specie, la perdita del godimento dei diritti civili conseguente a dichiarazione di fallimento del geometra iscritto, rende in radice non comparabile - ex art. 3 Cost. - la posizione di tale soggetto rispetto a quella degli impiegati civili dello Stato - beneficianti, pur in caso di condanna penale del procedimento disciplinare - e non congruente, al riguardo, il richiamo all'art. 24 Cost.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 l. 25 aprile 1938, n. 897, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - In tema di destituzione di diritto, v. S. nn. 158/1990, 40/1990, 971/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte