Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio incidentale - Condizioni di legittimazione - Titolarità di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio. (Classif. 111002).
La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio - soltanto a favore di terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, pari ad ogni altro, dalla norma oggetto di censura, suscettibile di essere pregiudicato immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale. (Precedenti: S. 46/2021 - mass. 43710; S. 206/2019 - mass. 42745; S. 159/2019 - mass. 41045; S. 106/2019 - mass. 42227; S. 98/2019 - mass. 42560; S. 13/2019 - mass. 40719; S. 217/2018 - mass. 40436; S. 180/2018 - mass. 40199; S. 77/2018 - mass. 40666; S. 85/2017 - mass. 39584; S. 159/2015 - mass. 41045; O. 24/2021 - mass. 43566; O. 271/2020 - mass. 43080; O. 202/2020 - mass. 43024; O. 111/2020 - mass. 43311; O. 37/2020 - mass. 41582; O. 204/2019 - mass. 42829).
Rendere ammissibile l'intervento di un soggetto titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale da parte del rispettivo giudice a quo. (Precedenti: S. 106/2019 - mass. 42227; O. 202/2020 - mass. 43024).
(Nel caso di specie, sono dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione, gli interventi di L. B. e altri nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, lett. b), del d.l. n. 135 del 2018, come conv.). (Precedente: S. 106/2019 - mass. 42227).