Ordinanza 328/1992 (ECLI:IT:COST:1992:328)
Massima numero 18507
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
29/06/1992; Decisione del
29/06/1992
Deposito del 08/07/1992; Pubblicazione in G. U. 15/07/1992
Massime associate alla pronuncia:
18506
Titolo
ORD. 328/92 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTI DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ISTRUZIONE - POSSIBILITA' DEL GIUDICE TRIBUTARIO DI AVVALERSI DI ORGANI TECNICI PER INDAGINI PERITALI - ESCLUSIONE ANCHE IN CASO DI PARZIALE INADEMPIMENTO DELL'ONERE DI ALLEGAZIONE PROBATORIA DELLE PARTI - ASSERITA COMPROMISSIONE DEL BUON ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE (IN BASE ALLA 'RATIO' DI PRECEDENTI PRONUNCE DI RIGETTO DI QUESTIONI SIMILI) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 328/92 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTI DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ISTRUZIONE - POSSIBILITA' DEL GIUDICE TRIBUTARIO DI AVVALERSI DI ORGANI TECNICI PER INDAGINI PERITALI - ESCLUSIONE ANCHE IN CASO DI PARZIALE INADEMPIMENTO DELL'ONERE DI ALLEGAZIONE PROBATORIA DELLE PARTI - ASSERITA COMPROMISSIONE DEL BUON ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE (IN BASE ALLA 'RATIO' DI PRECEDENTI PRONUNCE DI RIGETTO DI QUESTIONI SIMILI) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il potere del giudice tributario di accertare i fatti attraverso organi statali, eventualmente anche estranei all'amministrazione finanziaria e della cui perizia ed imparzialita' non e' dato dubitare, garantisce a sufficienza il diritto di difesa del contribuente, e tale considerazione - posta a base di precedenti pronunce di rigetto riferite all'art. 24 Cost. - vale anche ad escludere che l'impossibilita' per le Commissioni tributarie di avvalersi di organi tecnici per indagini peritali contrasti con gli artt. 101 e 102 Cost., peraltro invocati in modo del tutto generico, ossia senza nessuna indicazione dei profili sotto i quali si manifesterebbe l'asserito contrasto. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 35, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 - in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 Cost.). - v. S. n. 560/1989, O. n. 108/1990.
Il potere del giudice tributario di accertare i fatti attraverso organi statali, eventualmente anche estranei all'amministrazione finanziaria e della cui perizia ed imparzialita' non e' dato dubitare, garantisce a sufficienza il diritto di difesa del contribuente, e tale considerazione - posta a base di precedenti pronunce di rigetto riferite all'art. 24 Cost. - vale anche ad escludere che l'impossibilita' per le Commissioni tributarie di avvalersi di organi tecnici per indagini peritali contrasti con gli artt. 101 e 102 Cost., peraltro invocati in modo del tutto generico, ossia senza nessuna indicazione dei profili sotto i quali si manifesterebbe l'asserito contrasto. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 35, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 - in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 Cost.). - v. S. n. 560/1989, O. n. 108/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte