Sentenza 329/1992 (ECLI:IT:COST:1992:329)
Massima numero 18615
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  02/07/1992;  Decisione del  02/07/1992
Deposito del 15/07/1992; Pubblicazione in G. U. 22/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18614  18616  18617  18618  18619  18620  18621  18622


Titolo
SENT. 329/92 B. PROCEDIMENTO CIVILE - GIURISDIZIONE ITALIANA - ESENZIONE NEI CONFRONTI DELLO STATO ESTERO PER LE OBBLIGAZIONI FINANZIARIE ASSUNTE IN ATTUAZIONE DI PIANO PREDISPOSTO PER IL RIPIANAMENTO DEL DEBITO ESTERO - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA' DI QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NELLE RELATIVE CONTROVERSIE - REIEZIONE DELLA CONTRARIA ECCEZIONE FORMULATA DALL'AVVOCAURA DELLO STATO.

Testo
Anche se conseguono ad un provvedimento di moratoria del debito estero ed al piano predisposto per il ripianamento di esso, le obbligazioni finanziarie assunte da uno Stato estero e le garanzie per il loro adempimento sono atti negoziali posti in essere 'iure gestionis', e pertanto soggetti alla giurisdizione italiana. (Nella specie, la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. unico del r.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621, formulata dall'Avvocatura dello Stato assumendo il difetto di giurisdizione italiana sulle controversie relative alle obbligazioni assunte dalla Repubblica federale della Nigeria in attuazione del piano di ripianamento del debito estero). ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 398 del 1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte