Sentenza 329/1992 (ECLI:IT:COST:1992:329)
Massima numero 18619
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  02/07/1992;  Decisione del  02/07/1992
Deposito del 15/07/1992; Pubblicazione in G. U. 22/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18614  18615  18616  18617  18618  18620  18621  18622


Titolo
SENT. 329/92 F. TUTELA GIURISDIZIONALE - LIMITI DERIVANTI DAI RAPPORTI CON GLI STATI ESTERI - PREVISIONE LEGISLATIVA DI LIMITI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI IMPOSTI DAL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE - POSSIBILITA' - CONDIZIONI.

Testo
Nei rapporti con gli Stati stranieri il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale puo' subire un limite ulteriore rispetto a quelli imposti dall'art. 10 Cost. (e, per esso, dalle norme di adattamento al diritto internazionale generale) ma solo se tale limite sia giustificato da un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente su un principio, quale quello dell'art. 24 Cost., annoverato tra i "principi supremi" dell'ordinamento cosituzionale, e sempreche' la norma che stabilisce il limite garantisca una rigorosa valutazione di tale interesse alla stregua delle esigenze del caso concreto. - V. la successiva massima H, nonche' S. n. 18/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte