Sentenza 329/1992 (ECLI:IT:COST:1992:329)
Massima numero 18620
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
02/07/1992; Decisione del
02/07/1992
Deposito del 15/07/1992; Pubblicazione in G. U. 22/07/1992
Titolo
SENT. 329/92 G. PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI CONSERVATIVI O ESECUTIVI SUI BENI DI UNO STATO ESTERO NON DESTINATI A FUNZIONI PUBBLICHE - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' - AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE, CONSIDERATO IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 329/92 G. PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI CONSERVATIVI O ESECUTIVI SUI BENI DI UNO STATO ESTERO NON DESTINATI A FUNZIONI PUBBLICHE - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' - AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE, CONSIDERATO IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La norma che subordina all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia il compimento di atti conservativi o esecutivi sui beni di uno Stato estero non destinati a funzioni pubbliche e' incompatibile con il diritto del creditore alla tutela giurisdizionale nonche' con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, sia in quanto investe il Ministro del potere-dovere di accertare l'esistenza di una condizione (destinazione dei beni ad atti 'iure gestionis') da cui dipende la giurisdizione del giudice naturale; sia in quanto impone alla tutela giurisdizionale un limite (ulteriore rispetto a quelli derivanti dall'art. 10 Cost.) che non e' giustificabile nell'attuale contesto di diritto internazionale, nel quale si e' largamente affermato il principio dell'immunita' ristretta degli Stati esteri 'in executivis' ed e' conseguentemente scemata la probabilita' di reazioni all'applicazione di esso; sia in quanto la prassi applicativa della norma censurata dimostra che essa ha finito col ripristinare virtualmente l'immunita' assoluta. E' percio' illegittimo cosituzionalmente - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. (assorbite le censure riferite agli artt. 23 e 41 Cost.) - l'articolo unico del r.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621, convertito nella L. 15 luglio 1926 n. 1263, nella parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia il compimento di atti conservativi o esecutivi su beni appartenenti a uno Stato estero diversi da quelli che, secondo le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, non sono assoggettabili a misure coercitive. - Per un contesto di diritto internazionale diverso all'attuale, v. S. n. 135/1963. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 398 del 1992.
La norma che subordina all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia il compimento di atti conservativi o esecutivi sui beni di uno Stato estero non destinati a funzioni pubbliche e' incompatibile con il diritto del creditore alla tutela giurisdizionale nonche' con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, sia in quanto investe il Ministro del potere-dovere di accertare l'esistenza di una condizione (destinazione dei beni ad atti 'iure gestionis') da cui dipende la giurisdizione del giudice naturale; sia in quanto impone alla tutela giurisdizionale un limite (ulteriore rispetto a quelli derivanti dall'art. 10 Cost.) che non e' giustificabile nell'attuale contesto di diritto internazionale, nel quale si e' largamente affermato il principio dell'immunita' ristretta degli Stati esteri 'in executivis' ed e' conseguentemente scemata la probabilita' di reazioni all'applicazione di esso; sia in quanto la prassi applicativa della norma censurata dimostra che essa ha finito col ripristinare virtualmente l'immunita' assoluta. E' percio' illegittimo cosituzionalmente - per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. (assorbite le censure riferite agli artt. 23 e 41 Cost.) - l'articolo unico del r.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621, convertito nella L. 15 luglio 1926 n. 1263, nella parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia il compimento di atti conservativi o esecutivi su beni appartenenti a uno Stato estero diversi da quelli che, secondo le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, non sono assoggettabili a misure coercitive. - Per un contesto di diritto internazionale diverso all'attuale, v. S. n. 135/1963. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 398 del 1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte