Sentenza 329/1992 (ECLI:IT:COST:1992:329)
Massima numero 18622
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
02/07/1992; Decisione del
02/07/1992
Deposito del 15/07/1992; Pubblicazione in G. U. 22/07/1992
Titolo
SENT. 329/92 I. PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI CONSERVATIVI O ESECUTIVI SUI BENI DI UNO STATO ESTERO NON DESTINATI A FUNZIONI PUBBLICHE - POSSIBILITA' DI INTERVENTO DELLO STATO ITALIANO AL FINE DI EVITARNE IL COMPIMENTO, SENZA SACRIFICIO DEL DIRITTO DEL CREDITORE ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - STRUMENTI IDONEI A TAL FINE - ESEMPLIFICAZIONE.
SENT. 329/92 I. PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI CONSERVATIVI O ESECUTIVI SUI BENI DI UNO STATO ESTERO NON DESTINATI A FUNZIONI PUBBLICHE - POSSIBILITA' DI INTERVENTO DELLO STATO ITALIANO AL FINE DI EVITARNE IL COMPIMENTO, SENZA SACRIFICIO DEL DIRITTO DEL CREDITORE ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - STRUMENTI IDONEI A TAL FINE - ESEMPLIFICAZIONE.
Testo
La dichiarata incostituzionalita' parziale dell'art. unico del r.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621 non esclude che lo Stato italiano quando ritenga che le censure siano suscettibili di provocare reazioni pregiudizievoli all'interesse nazionale, possa idoneamente intervenire, al fine di evitarne l'applicazione senza sacrificio del diritto dei singoli alla tutela giurisdizionale (ad esempio, intervenendo nella procedura esecutiva o cautelare come terzo che offre il pagamento o garanzia di pagamento del debito). ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 398 del 1992.
La dichiarata incostituzionalita' parziale dell'art. unico del r.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621 non esclude che lo Stato italiano quando ritenga che le censure siano suscettibili di provocare reazioni pregiudizievoli all'interesse nazionale, possa idoneamente intervenire, al fine di evitarne l'applicazione senza sacrificio del diritto dei singoli alla tutela giurisdizionale (ad esempio, intervenendo nella procedura esecutiva o cautelare come terzo che offre il pagamento o garanzia di pagamento del debito). ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 398 del 1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte