Sentenza 330/1992 (ECLI:IT:COST:1992:330)
Massima numero 18577
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
02/07/1992; Decisione del
02/07/1992
Deposito del 15/07/1992; Pubblicazione in G. U. 22/07/1992
Massime associate alla pronuncia:
18576
Titolo
SENT. 330/92 B. PENSIONI - BENEFICI COMBATTENTISTICI - POSSIBILITA' DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO CON ABBUONO SETTENNALE A FINI PENSIONISTICI - SALVEZZA DEI BENEFICI - PREVISIONE DI TASSATIVE IPOTESI DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO - MANCATA INCLUSIONE DEL CASO DI CESSAZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO PER SOPPRESSIONE DEL POSTO O RIDUZIONE DELL'ORGANICO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
SENT. 330/92 B. PENSIONI - BENEFICI COMBATTENTISTICI - POSSIBILITA' DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO CON ABBUONO SETTENNALE A FINI PENSIONISTICI - SALVEZZA DEI BENEFICI - PREVISIONE DI TASSATIVE IPOTESI DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO - MANCATA INCLUSIONE DEL CASO DI CESSAZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO PER SOPPRESSIONE DEL POSTO O RIDUZIONE DELL'ORGANICO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
Testo
Nel concedere i benefici combattentistici, tra cui quello del pensionamento anticipato, previo un aumento del servizio di sette anni a favore di tutti i dipendenti pubblici (l. n. 336 del 1970) - disciplinandone l'applicazione mediante il contingentamento annuale dei pensionamenti per scaglioni ( d.l. n. 261 del 1974) - e nel disporre la salvezza dei benefici nel caso di cessazione dal servizio o per raggiungimento dei limiti di eta' (e anzianita'), o per dispensa dal servizio per motivi di salute, o per decesso dell'impiegato, o in applicazione della l. n. 804 del 1973, il legislatore ha mostrato l'intenzione di includere nelle ipotesi fatte salve, tutte quelle cause dell'estinzione dal servizio degli impiegati verificatesi indipendentemente dalla volonta' degli stessi. Configura quindi una evidente anomalia per la irragionevole disparita' di trattamento tra dipendenti che ne deriva, il non aver incluso tra dette cause "involontarie", quella della cessazione anticipata del rapporto d'impiego, rispetto alla data dello scaglionamento prevista dalle singole amministrazioni, per fine del periodo (biennale) di disponibilita', conseguente alla soppressione di un ufficio o alla riduzione di un ruolo organico, quando l'impiegato non possa essere utilizzato in un altro ramo dell'amministrazione, tanto piu' che la non diversa ipotesi di salvezza di tali benefici, quale quella della aspettativa per riduzione di quadri - di cui alla citata l. n. 804 del 1973 - e' gia' considerata dal legislatore stesso, seppure con esclusivo, discriminatorio riferimento ad alcune categorie in esubero (ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato). E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1, d.l. 8 luglio 1974, n. 261, nella parte in cui non estende a tutti gli altri lavoratori destinatari di quelle provvidenze, tra le ipotesi di cessazione dal servizio non pregiudicanti il godimento dei benefici stabiliti per gli ex combattenti, anche quella della anticipata estinzione del rapporto di lavoro per soppressione del posto o riduzione dell'organico.
Nel concedere i benefici combattentistici, tra cui quello del pensionamento anticipato, previo un aumento del servizio di sette anni a favore di tutti i dipendenti pubblici (l. n. 336 del 1970) - disciplinandone l'applicazione mediante il contingentamento annuale dei pensionamenti per scaglioni ( d.l. n. 261 del 1974) - e nel disporre la salvezza dei benefici nel caso di cessazione dal servizio o per raggiungimento dei limiti di eta' (e anzianita'), o per dispensa dal servizio per motivi di salute, o per decesso dell'impiegato, o in applicazione della l. n. 804 del 1973, il legislatore ha mostrato l'intenzione di includere nelle ipotesi fatte salve, tutte quelle cause dell'estinzione dal servizio degli impiegati verificatesi indipendentemente dalla volonta' degli stessi. Configura quindi una evidente anomalia per la irragionevole disparita' di trattamento tra dipendenti che ne deriva, il non aver incluso tra dette cause "involontarie", quella della cessazione anticipata del rapporto d'impiego, rispetto alla data dello scaglionamento prevista dalle singole amministrazioni, per fine del periodo (biennale) di disponibilita', conseguente alla soppressione di un ufficio o alla riduzione di un ruolo organico, quando l'impiegato non possa essere utilizzato in un altro ramo dell'amministrazione, tanto piu' che la non diversa ipotesi di salvezza di tali benefici, quale quella della aspettativa per riduzione di quadri - di cui alla citata l. n. 804 del 1973 - e' gia' considerata dal legislatore stesso, seppure con esclusivo, discriminatorio riferimento ad alcune categorie in esubero (ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato). E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1, d.l. 8 luglio 1974, n. 261, nella parte in cui non estende a tutti gli altri lavoratori destinatari di quelle provvidenze, tra le ipotesi di cessazione dal servizio non pregiudicanti il godimento dei benefici stabiliti per gli ex combattenti, anche quella della anticipata estinzione del rapporto di lavoro per soppressione del posto o riduzione dell'organico.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte