Sentenza 331/1992 (ECLI:IT:COST:1992:331)
Massima numero 18672
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
02/07/1992; Decisione del
02/07/1992
Deposito del 15/07/1992; Pubblicazione in G. U. 22/07/1992
Massime associate alla pronuncia:
18671
Titolo
SENT. 331/92 B. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE DELLE U.S.L. - RUOLO SANITARIO - POSIZIONE FUNZIONALE DI "PSICOLOGO COADIUTORE" - INQUADRAMENTO IN ESSA DEGLI PSICOLOGI PROVENIENTI DAL PARASTATO CON LA QUALIFICA DI PSICOLOGO COLLABORATORE TECNICO COORDINATORE - REQUISITI AGGIUNTIVI A TALE QUALIFICA - DIREZIONE PER OLTRE UN ANNO DI UNITA' ORGANIZZATIVA NELL'ENTE DI PROVENIENZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI PSICOLOGI PROVENIENTI DAGLI ENTI LOCALI, NONCHE' PER IRRAZIONALITA' INTRINSECA) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 331/92 B. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE DELLE U.S.L. - RUOLO SANITARIO - POSIZIONE FUNZIONALE DI "PSICOLOGO COADIUTORE" - INQUADRAMENTO IN ESSA DEGLI PSICOLOGI PROVENIENTI DAL PARASTATO CON LA QUALIFICA DI PSICOLOGO COLLABORATORE TECNICO COORDINATORE - REQUISITI AGGIUNTIVI A TALE QUALIFICA - DIREZIONE PER OLTRE UN ANNO DI UNITA' ORGANIZZATIVA NELL'ENTE DI PROVENIENZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI PSICOLOGI PROVENIENTI DAGLI ENTI LOCALI, NONCHE' PER IRRAZIONALITA' INTRINSECA) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La norma che, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di "psicologo coadiutore" dei ruoli sanitari regionali, richiede agli psicologi provenienti dal parastato con qualifica di collaboratore tecnico coordinatore, il possesso di requisiti (quale la direzione, per oltre un anno, di un'unita' organizzativa) non richiesti, invece, agli psicologi di settimo livello provenienti dagli enti locali, e' priva di giustificazione ragionevole, in quanto discrimina posizioni di professionalita' omogenea ed equivalente in base alla sola diversita' dell'ente di provenienza; la stessa norma e' altresi' irragionevole, apparendo di per se' incongruo che coloro i quali svolgevano, nell'ente di provenienza, sostanzialmente il ruolo di "coadiutore", siano inquadrati, per difetto di requisiti ad altri non richiesti, in un ruolo inferiore a quello di coadiutore. Pertanto (attenendosi ai limiti in cui la questione e' rilevante nel giudizio 'a quo') va dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbita la censura riferita all'art. 97 Cost.), la tabella relativa ai biologi-chimici-fisici-psicologi riportata nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di psicologo coadiutore degli psicologi provenienti dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 che alla data del 20 dicembre 1979 prestavano attivita' nei predetti enti con la qualifica di psicologo collaboratore tecnico coordinatore, richiede che gli stessi fossero preposti alla direzione di strutture organizzative. - S. nn. 827/1988 e 123/1991.
La norma che, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di "psicologo coadiutore" dei ruoli sanitari regionali, richiede agli psicologi provenienti dal parastato con qualifica di collaboratore tecnico coordinatore, il possesso di requisiti (quale la direzione, per oltre un anno, di un'unita' organizzativa) non richiesti, invece, agli psicologi di settimo livello provenienti dagli enti locali, e' priva di giustificazione ragionevole, in quanto discrimina posizioni di professionalita' omogenea ed equivalente in base alla sola diversita' dell'ente di provenienza; la stessa norma e' altresi' irragionevole, apparendo di per se' incongruo che coloro i quali svolgevano, nell'ente di provenienza, sostanzialmente il ruolo di "coadiutore", siano inquadrati, per difetto di requisiti ad altri non richiesti, in un ruolo inferiore a quello di coadiutore. Pertanto (attenendosi ai limiti in cui la questione e' rilevante nel giudizio 'a quo') va dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbita la censura riferita all'art. 97 Cost.), la tabella relativa ai biologi-chimici-fisici-psicologi riportata nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di psicologo coadiutore degli psicologi provenienti dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 che alla data del 20 dicembre 1979 prestavano attivita' nei predetti enti con la qualifica di psicologo collaboratore tecnico coordinatore, richiede che gli stessi fossero preposti alla direzione di strutture organizzative. - S. nn. 827/1988 e 123/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte