Sentenza 332/1992 (ECLI:IT:COST:1992:332)
Massima numero 18527
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  02/07/1992;  Decisione del  02/07/1992
Deposito del 15/07/1992; Pubblicazione in G. U. 22/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18526


Titolo
SENT. 332/92 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI - ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CHE CONFERISCONO PRESTAZIONI DI LAVORO IMPLICANTI ATTIVITA' MANUALE O DI SOVRINTENDENZA - OMESSA INCLUSIONE NELL'ELENCO DEGLI ASSICURATI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Ai fini dell'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L., la posizione del socio d'opera e dell'associato d'opera e' analoga - in quanto entrambi prestano lavoro sotto altrui direttive - e comporta un'eguale esposizione al rischio di infortunio, talche' l'inclusione dell'uno e non anche dell'altro nell'elenco degli assicurati viola il principio di eguaglianza (art. 3, comma primo Cost.) e, insieme, l'art. 38, comma secondo, Cost.. Va quindi dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 4, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non prevede tra le persone assicurate gli associati in partecipazione i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2 del medesimo art. 4. - V. massima precedente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte