Sentenza 333/1992 (ECLI:IT:COST:1992:333)
Massima numero 18569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
02/07/1992; Decisione del
02/07/1992
Deposito del 15/07/1992; Pubblicazione in G. U. 22/07/1992
Titolo
SENT. 333/92 C. FERROVIE, TRAMVIE E FILOVIE - AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO - DIPENDENTI - NUOVO ASSETTO ORGANICO ED ECONOMICO - APPLICATI CAPO R.E., GIA' MACCHINISTI DI PRIMA CLASSE DICHIARATI INIDONEI PER CAUSA DI SERVIZIO - INQUADRAMENTO NELLA QUINTA CATEGORIA - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI MACCHINISTI DIVENUTI INIDONEI PER CAUSE COMUNI, COLLOCATI IN DISPONIBILITA', E SUCCESSIVAMENTE INQUADRATI NELLA SESTA CATEGORIA - ESCLUSIONE CHE TALE DISPARITA', ANCHE SE RICONOSCIUTA SUSSISTENTE, POSSA DAR LUOGO A ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 333/92 C. FERROVIE, TRAMVIE E FILOVIE - AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO - DIPENDENTI - NUOVO ASSETTO ORGANICO ED ECONOMICO - APPLICATI CAPO R.E., GIA' MACCHINISTI DI PRIMA CLASSE DICHIARATI INIDONEI PER CAUSA DI SERVIZIO - INQUADRAMENTO NELLA QUINTA CATEGORIA - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI MACCHINISTI DIVENUTI INIDONEI PER CAUSE COMUNI, COLLOCATI IN DISPONIBILITA', E SUCCESSIVAMENTE INQUADRATI NELLA SESTA CATEGORIA - ESCLUSIONE CHE TALE DISPARITA', ANCHE SE RICONOSCIUTA SUSSISTENTE, POSSA DAR LUOGO A ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La norma dell'art. 2, primo comma, della legge n. 292 del 1984, sul nuovo assetto del personale dell'Azienda delle F.S., che - alla stregua dell'annesso "quadro di corrispondenza" - prevede l'inquadramento degli applicati capo r.e. - gia' macchinisti di prima classe dichiarati inidonei per cause di servizio - nella quinta categoria professionale, ha attribuito a tali dipendenti quanto loro spettava in ragione della qualifica rivestita in quel momento, la quale, peraltro, era stata agli stessi assegnata su domanda e in applicazione del trattamento privilegiato riservato dall'art. 49 della precedente legge n. 425 del 1958. Non puo' quindi istituirsi, in base alla precedente qualifica di macchinisti, gia' perduta da tempo dagli interesssati (nella specie fin dal 1977), un confronto con la categoria dei macchinisti dichiarati inidonei per cause comuni e collocati in disponibilita', i quali, in virtu' della conservazione di tale qualifica originaria, sono stati inquadrati - ai sensi della postilla a) annessa al quadro - nella sesta categoria. D'altronde, pur ammettendo tale confronto, la disparita' di trattamento che ne risulta tra i due gruppi di ex macchinisti, essendo una conseguenza fortuita di una prassi "extra ordinem" seguita, riguardo agli appartenenti al secondo, dai preposti alla gestione del personale ferroviario (che li avevano tenuti in disponibilita' assai piu' del massimo di due anni previsto dall'art. 100, terzo comma, della citata legge n. 425 del 1958) non puo' convertirsi in un argomento di illegittimita' costituzionale delle norme di inquadramento delle categorie funzionali di cui alla legge n. 292, ne' in riferimento al principio di eguaglianza, ne', conseguentemente, in riferimento ai principi della tutela del lavoro in tutte le sue forme e della garanzia della giusta retribuzione, anche invocati dal giudice 'a quo'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 292, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost.).
La norma dell'art. 2, primo comma, della legge n. 292 del 1984, sul nuovo assetto del personale dell'Azienda delle F.S., che - alla stregua dell'annesso "quadro di corrispondenza" - prevede l'inquadramento degli applicati capo r.e. - gia' macchinisti di prima classe dichiarati inidonei per cause di servizio - nella quinta categoria professionale, ha attribuito a tali dipendenti quanto loro spettava in ragione della qualifica rivestita in quel momento, la quale, peraltro, era stata agli stessi assegnata su domanda e in applicazione del trattamento privilegiato riservato dall'art. 49 della precedente legge n. 425 del 1958. Non puo' quindi istituirsi, in base alla precedente qualifica di macchinisti, gia' perduta da tempo dagli interesssati (nella specie fin dal 1977), un confronto con la categoria dei macchinisti dichiarati inidonei per cause comuni e collocati in disponibilita', i quali, in virtu' della conservazione di tale qualifica originaria, sono stati inquadrati - ai sensi della postilla a) annessa al quadro - nella sesta categoria. D'altronde, pur ammettendo tale confronto, la disparita' di trattamento che ne risulta tra i due gruppi di ex macchinisti, essendo una conseguenza fortuita di una prassi "extra ordinem" seguita, riguardo agli appartenenti al secondo, dai preposti alla gestione del personale ferroviario (che li avevano tenuti in disponibilita' assai piu' del massimo di due anni previsto dall'art. 100, terzo comma, della citata legge n. 425 del 1958) non puo' convertirsi in un argomento di illegittimita' costituzionale delle norme di inquadramento delle categorie funzionali di cui alla legge n. 292, ne' in riferimento al principio di eguaglianza, ne', conseguentemente, in riferimento ai principi della tutela del lavoro in tutte le sue forme e della garanzia della giusta retribuzione, anche invocati dal giudice 'a quo'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 292, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte