Sentenza 334/1992 (ECLI:IT:COST:1992:334)
Massima numero 18680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
02/07/1992; Decisione del
02/07/1992
Deposito del 15/07/1992; Pubblicazione in G. U. 22/07/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 334/92. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE AMMINISTRATIVO DISTACCATO PRESSO I COMMISSARIATI REGIONALI PER IL RIORDINAMENTO DEGLI USI CIVICI - INDENNITA' PREVISTA DALLA LEGGE 22 GIUGNO 1988, N. 221 (C.D. INDENNITA' GIUDIZIARIA) - MANCATA ESTENSIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO, AL QUALE L'INDENNITA' GIUDIZIARIA E' CORRISPOSTA, IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI IN CUI OPERANO I MAGISTRATI ORDINARI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI, MILITARI, E GLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO - ESCLUSIONE - MANCANZA DI PRESUPPOSTI NECESSARI PER LA RICHIESTA EQUIPARAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 334/92. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE AMMINISTRATIVO DISTACCATO PRESSO I COMMISSARIATI REGIONALI PER IL RIORDINAMENTO DEGLI USI CIVICI - INDENNITA' PREVISTA DALLA LEGGE 22 GIUGNO 1988, N. 221 (C.D. INDENNITA' GIUDIZIARIA) - MANCATA ESTENSIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO, AL QUALE L'INDENNITA' GIUDIZIARIA E' CORRISPOSTA, IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI IN CUI OPERANO I MAGISTRATI ORDINARI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI, MILITARI, E GLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO - ESCLUSIONE - MANCANZA DI PRESUPPOSTI NECESSARI PER LA RICHIESTA EQUIPARAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come la Corte ha gia' rilevato, l'attribuzione, con le leggi 22 giugno 1988, n. 221, e 15 febbraio 1989, n. 51, nella misura e con le decorrenze ivi indicate, della c.d. indennita' giudiziaria al personale amministrativo di quegli stessi organismi dove prestano normalmente la loro opera i magistrati (ordinari, amministrativi, contabili, militari) ed equiparati (avvocati e procuratori dello Stato) ha la sua ragione giustificativa nella parallela attribuzione, con le leggi 19 febbraio 1981, n. 27, e 6 agosto 1984, n. 425, ai suddetti magistrati e avvocati, di una analoga indennita'. Pertanto, mancando il riconoscimento di una indennita' di tal tipo al Commissario regionale per gli usi civici (che peraltro cumula le funzioni giudiziarie con funzioni amministrative) ne consegue che, nei riguardi del personale amministrativo distaccato presso i Commissariati regionali, viene meno il necessario su evidenziato "parallelismo", senza il quale nella mancata estensione ad esso, da parte dell'impugnato art. 1, primo comma, della legge n. 51 del 1989, dell'indennita' giudiziaria, non puo' ravvisarsi - contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo' - un cattivo uso del potere discrezionale spettante in materia al legislatore, ne', quindi, una violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, primo comma, della legge 15 febbraio 1989, n. 51, in parte 'qua'.) - Su analoga questione concernente, prima della legge delega 30 dicembre 1991, n. 413 (per la revisione della disciplina e dell'organizzazione del contenzioso tributario), il personale amministrativo in servizio presso le commissioni tributarie: S. n. 510 del 1991; - Su altre questioni, concernenti norme della legge 22 giugno 1988, n. 221 e, rispettivamente, delle leggi 19 febbraio 1981, n. 27, e 6 agosto 1984, n. 425: O. n. 422/1990, S. nn. 238/1990 e 119/1991, e O. n. 97/1990.
Come la Corte ha gia' rilevato, l'attribuzione, con le leggi 22 giugno 1988, n. 221, e 15 febbraio 1989, n. 51, nella misura e con le decorrenze ivi indicate, della c.d. indennita' giudiziaria al personale amministrativo di quegli stessi organismi dove prestano normalmente la loro opera i magistrati (ordinari, amministrativi, contabili, militari) ed equiparati (avvocati e procuratori dello Stato) ha la sua ragione giustificativa nella parallela attribuzione, con le leggi 19 febbraio 1981, n. 27, e 6 agosto 1984, n. 425, ai suddetti magistrati e avvocati, di una analoga indennita'. Pertanto, mancando il riconoscimento di una indennita' di tal tipo al Commissario regionale per gli usi civici (che peraltro cumula le funzioni giudiziarie con funzioni amministrative) ne consegue che, nei riguardi del personale amministrativo distaccato presso i Commissariati regionali, viene meno il necessario su evidenziato "parallelismo", senza il quale nella mancata estensione ad esso, da parte dell'impugnato art. 1, primo comma, della legge n. 51 del 1989, dell'indennita' giudiziaria, non puo' ravvisarsi - contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo' - un cattivo uso del potere discrezionale spettante in materia al legislatore, ne', quindi, una violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, primo comma, della legge 15 febbraio 1989, n. 51, in parte 'qua'.) - Su analoga questione concernente, prima della legge delega 30 dicembre 1991, n. 413 (per la revisione della disciplina e dell'organizzazione del contenzioso tributario), il personale amministrativo in servizio presso le commissioni tributarie: S. n. 510 del 1991; - Su altre questioni, concernenti norme della legge 22 giugno 1988, n. 221 e, rispettivamente, delle leggi 19 febbraio 1981, n. 27, e 6 agosto 1984, n. 425: O. n. 422/1990, S. nn. 238/1990 e 119/1991, e O. n. 97/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte