Assistenza e solidarietà sociale - Indennità per infortuni sul lavoro e malattie professionali - Determinazione del danno biologico - Nuovo infortunio o nuova malattia professionale aggravata da menomazioni preesistenti al nuovo regime valutativo, per le quali l'assicurato già percepiva un indennizzo - Considerazione dell'integrità psicofisica completa, anziché di quella ridotta per effetto delle preesistenze - Denunciata disparità di trattamento, irragionevolezza e violazione del principio di solidarietà sociale - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Cagliari, sez. civ., in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 38 del 2000, nella parte in cui, nel determinare il danno biologico conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale aggravata da menomazioni preesistenti al nuovo regime valutativo, per le quali l'assicurato già percepiva un indennizzo, portano ad una duplicazione totale o parziale dell'indennizzo, a differenza delle fattispecie disciplinate dal 1° periodo dello stesso comma. La sentenza n. 63 del 2021, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua del citato art. 13, comma 6, secondo periodo, facendo così venire meno la norma che − secondo la Corte rimettente − determinava il denunciato contrasto con i parametri costituzionali evocati. (Precedenti citati: ordinanze n. 47 del 2021, n. 225 del 2020 e n. 220 del 2020).