Sentenza 335/1992 (ECLI:IT:COST:1992:335)
Massima numero 18579
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  02/07/1992;  Decisione del  02/07/1992
Deposito del 15/07/1992; Pubblicazione in G. U. 22/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18578  18580


Titolo
SENT. 335/92 B. SANITA' PUBBLICA - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PERSONALE DI ENTI LOCALI LE CUI FUNZIONI SONO STATE TRASFERITE ALLE UU.SS.LL. - "MEDICO IGIENISTA O DI ALTRI SERVIZI" - INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI - MANCATO RICONOSCIMENTO DELL'EVENTUALE INCARICO DI COORDINATORE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA PER MANCATA DIFFERENZIAZIONE CON IL "MEDICO IGIENISTA O DI ALTRI SERVIZI" NON COORDINATORE E PER TRATTAMENTO DETERIORE RISPETTO AL "MEDICO IGIENISTA PRIMO DIRIGENTE" - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' conforme al criterio generale, esente da censure di incostituzionalita', di cui all'art. 64, d.P.R. n. 761 del 1979 (v. massima A), che l'attribuzione di un incarico, quale nella specie quello di coordinatore, conferito al "medico igienista o di altri servizi", proveniente da enti locali, non assuma rilievo ai fini dell'inquadramento di tali dipendenti nei ruoli regionali e che sia stata conseguentemente omessa ogni differenziazione con il "medico igienista o di altri servizi" non coordinatore, poiche', a quest'ultimo riguardo, disporre la riduzione dei livelli di inquadramento e, quindi, l'accorpamento in un unico livello, di posizioni, qualifiche o funzioni prima distinte, rientra - nel passaggio da un ordinamento di personale ad un altro - nelle scelte discrezionali del legislatore, non censurabili se non per palese irrazionalita' o arbitrarieta'. Ne' puo' lamentarsi il trattamento deteriore dei medici in questione rispetto al "medico igienista primo dirigente", con il quale non vi e' possibilita' di comparazione sia per eterogeneita', stante la qualifica formale - e non incarico di funzioni - rivestita da quest'ultimo, sia per mancanza di elementi di identita' o di equivalenza tra le due figure, non essendo sufficiente al riguardo, perche' comune ad un'ampia e differenziata gamma di posizioni professionali, la presenza di funzioni di coordinamento nell'ambito dell'attivita' espletata da entrambi. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della tabella di "Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali" riportata nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, limitatamente alle disposizioni riguardanti i "medici igienisti o di altri servizi" provenienti dagli enti locali).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte