Sentenza 335/1992 (ECLI:IT:COST:1992:335)
Massima numero 18580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
02/07/1992; Decisione del
02/07/1992
Deposito del 15/07/1992; Pubblicazione in G. U. 22/07/1992
Titolo
SENT. 335/92 C. SANITA' PUBBLICA - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PERSONALE DI ENTI LOCALI LE CUI FUNZIONI SONO STATE TRASFERITE ALLE UU.SS.LL. - "MEDICO IGIENISTA O DI ALTRI SERVIZI" - INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI - MANCATO RICONOSCIMENTO DELL'EVENTUALE INCARICO DI COORDINATORE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 335/92 C. SANITA' PUBBLICA - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PERSONALE DI ENTI LOCALI LE CUI FUNZIONI SONO STATE TRASFERITE ALLE UU.SS.LL. - "MEDICO IGIENISTA O DI ALTRI SERVIZI" - INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI - MANCATO RICONOSCIMENTO DELL'EVENTUALE INCARICO DI COORDINATORE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il fine di non demotivare il pubblico dipendente non puo' essere addotto come limite alla discrezionalita' del legislatore in materia di organizzazione del personale, poiche' il buon andamento dell'amministrazione puo' anzi richiedere anche interventi legislativi non graditi al personale stesso. Peraltro, il mancato riconoscimento della posizione di coordinatore al "medico di altri servizi", ai fini dell'inquadramento nei ruoli regionali (v. massima B), non puo' neanche giustificare ragionevolmente il timore di una attenuazione della subordinazione tra coordinatore e coordinati, tanto piu' che la funzione di coordinamento non implica, di per se', una posizione di supremazia gerarchica. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 97 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della tabella di "Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali", riportata nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, limitatamente alle disposizioni riguardanti i "medici igienisti o di altri servizi" provenienti dagli enti locali).
Il fine di non demotivare il pubblico dipendente non puo' essere addotto come limite alla discrezionalita' del legislatore in materia di organizzazione del personale, poiche' il buon andamento dell'amministrazione puo' anzi richiedere anche interventi legislativi non graditi al personale stesso. Peraltro, il mancato riconoscimento della posizione di coordinatore al "medico di altri servizi", ai fini dell'inquadramento nei ruoli regionali (v. massima B), non puo' neanche giustificare ragionevolmente il timore di una attenuazione della subordinazione tra coordinatore e coordinati, tanto piu' che la funzione di coordinamento non implica, di per se', una posizione di supremazia gerarchica. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 97 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della tabella di "Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali", riportata nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, limitatamente alle disposizioni riguardanti i "medici igienisti o di altri servizi" provenienti dagli enti locali).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte