Sentenza 336/1992 (ECLI:IT:COST:1992:336)
Massima numero 18608
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
02/07/1992; Decisione del
02/07/1992
Deposito del 15/07/1992; Pubblicazione in G. U. 22/07/1992
Titolo
SENT. 336/92 B. IMPOSTA DI REGISTRO - CESSIONE DI CREDITI - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - CRITERI - VALORE NOMINALE DEL CREDITO - IRRILEVANZA DELL'EFFETTIVO CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA NELL'IPOTESI IN CUI IL CREDITO RIMANGA POI IN TUTTO O IN PARTE INSODDISFATTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 336/92 B. IMPOSTA DI REGISTRO - CESSIONE DI CREDITI - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - CRITERI - VALORE NOMINALE DEL CREDITO - IRRILEVANZA DELL'EFFETTIVO CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA NELL'IPOTESI IN CUI IL CREDITO RIMANGA POI IN TUTTO O IN PARTE INSODDISFATTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'esclusivo riferimento, ai fini dell'imposta di registro, in relazione agli atti di cessione di crediti, al valore nominale del credito e non invece all'effettivo corrispettivo della cessione, non e' arbitrario ne' in contrasto con il principio della capacita' contributiva dal momento che l'eventuale inadempimento totale o parziale del credito rappresenta un "posterius" rispetto al momento in cui avviene la cessione ed e' irrilevante ai fini della determinazione della base imponibile in quanto e' al momento della cessione che si determina la variazione, pari al valore nominale del credito, nel patrimonio dell'acquirente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, d.P.R. 28 ottobre 1972, n. 634, in riferimento all'art. 53 Cost.). - Sull'idoneita' del reddito catastale rivalutato a costituire indice di rilevamento della capacita' contributiva v. S. n. 586/1987.
L'esclusivo riferimento, ai fini dell'imposta di registro, in relazione agli atti di cessione di crediti, al valore nominale del credito e non invece all'effettivo corrispettivo della cessione, non e' arbitrario ne' in contrasto con il principio della capacita' contributiva dal momento che l'eventuale inadempimento totale o parziale del credito rappresenta un "posterius" rispetto al momento in cui avviene la cessione ed e' irrilevante ai fini della determinazione della base imponibile in quanto e' al momento della cessione che si determina la variazione, pari al valore nominale del credito, nel patrimonio dell'acquirente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, d.P.R. 28 ottobre 1972, n. 634, in riferimento all'art. 53 Cost.). - Sull'idoneita' del reddito catastale rivalutato a costituire indice di rilevamento della capacita' contributiva v. S. n. 586/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte