Sentenza 336/1992 (ECLI:IT:COST:1992:336)
Massima numero 18613
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  02/07/1992;  Decisione del  02/07/1992
Deposito del 15/07/1992; Pubblicazione in G. U. 22/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18607  18608


Titolo
SENT. 336/92 C. IMPOSTA DI REGISTRO - CESSIONE DI CREDITI - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - CRITERI - ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL VALORE NOMINALE DEL CREDITO DIVERSAMENTE DA QUANTO PREVISTO NELL'IPOTESI DI CESSIONE DEL CONTRATTO IN CUI RILEVA ANCHE IL CRITERIO DEL CORRISPETTIVO PATTUITO - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La disciplina della base imponibile nel caso di cessione di contratto che vede concorrere, diversamente da quanto stabilito nel caso di cessione dei crediti, il criterio del valore con quello del corrispettivo pattuito, trova la sua quantificazione nella diversita' dell'atto giuridico, assoggettato ad una diversa disciplina sostanziale implicante un complesso di rapporti trilaterali ed un'ampia tipologia di possibili prestazioni e controprestazioni e non puo', pertanto, essere utilmente invocata come "tertium comparationis". D'altra parte, anche a voler considerare la piu' limitata fattispecie di cessione di contratto in cui la prestazione sia costituita proprio dall'adempimento del debito, non gioverebbe - ai fini della denunciata disparita' di trattamento - la maggiore assimilabilita' alla fattispecie della cessione del credito, in quanto in tale caso troverebbe applicazione la disciplina prevista dell'art. 46 d.P.R. n. 634/1972, che ai fini dell'imposta di registro fissa il valore dei crediti in generale e non con esclusivo riferimento alla sola ipotesi della cessione degli stessi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46 d.P.R. 28 ottobre 1972, n. 634, in riferimento all'art. 3 Cost..)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte