Sentenza 337/1992 (ECLI:IT:COST:1992:337)
Massima numero 18625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
02/07/1992; Decisione del
02/07/1992
Deposito del 15/07/1992; Pubblicazione in G. U. 22/07/1992
Titolo
SENT. 337/92 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE - CALCOLO - DIVERSITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO CORRISPOSTO DALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 337/92 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE - CALCOLO - DIVERSITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO CORRISPOSTO DALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Mentre il trattamento speciale di disoccupazione, regolato dal combinato disposto degli artt. 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 4, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, presuppone la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento del prestatore d'opera per cessazione dell'attivita' produttiva in cui era occupato, e ha funzione di conservare transitoriamente - nella misura di due terzi, poi elevati a quattro quinti - la retribuzione percepita nell'ultimo mese di occupazione, il trattamento di integrazione salariale, invece, presuppone la continuazione del rapporto di lavoro e percio' e' calcolato sulla retribuzione in corso, avendo la funzione di sostituire temporaneamente all'obbligazione retributiva del datore di lavoro, che rimane sospesa, l'obbligazione previdenziale, commisurata alla prima, dell'ente gestore della Cassa. Pertanto, anche se l'uno, come l'altro, istituto sono entrambi riconducibili nel quadro degli strumenti di lotta contro la disoccupazione, la diversita' di presupposti e funzione che li contraddistingue, non consente di far richiamo alla regolamentazione dell'integrazione quadagni per contestare, di fronte all'art. 3 Cost., la legittimita' costituzionale della disciplina del trattamento speciale di disoccupazione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 4, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464).
Mentre il trattamento speciale di disoccupazione, regolato dal combinato disposto degli artt. 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 4, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, presuppone la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento del prestatore d'opera per cessazione dell'attivita' produttiva in cui era occupato, e ha funzione di conservare transitoriamente - nella misura di due terzi, poi elevati a quattro quinti - la retribuzione percepita nell'ultimo mese di occupazione, il trattamento di integrazione salariale, invece, presuppone la continuazione del rapporto di lavoro e percio' e' calcolato sulla retribuzione in corso, avendo la funzione di sostituire temporaneamente all'obbligazione retributiva del datore di lavoro, che rimane sospesa, l'obbligazione previdenziale, commisurata alla prima, dell'ente gestore della Cassa. Pertanto, anche se l'uno, come l'altro, istituto sono entrambi riconducibili nel quadro degli strumenti di lotta contro la disoccupazione, la diversita' di presupposti e funzione che li contraddistingue, non consente di far richiamo alla regolamentazione dell'integrazione quadagni per contestare, di fronte all'art. 3 Cost., la legittimita' costituzionale della disciplina del trattamento speciale di disoccupazione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 4, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte