Ordinanza 338/1992 (ECLI:IT:COST:1992:338)
Massima numero 18592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
02/07/1992; Decisione del
02/07/1992
Deposito del 15/07/1992; Pubblicazione in G. U. 22/07/1992
Massime associate alla pronuncia:
18593
Titolo
ORD. 338/92 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - "THEMA DECIDENDUM" - QUESTIONE SOLLEVATA DALLA PARTE PRIVATA COSTITUITA MA NON DAL GIUDICE 'A QUO' - IMPOSSIBILITA' PER LA CORTE COSTITUZIONALE DI PRENDERLA IN ESAME - FATTISPECIE.
ORD. 338/92 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - "THEMA DECIDENDUM" - QUESTIONE SOLLEVATA DALLA PARTE PRIVATA COSTITUITA MA NON DAL GIUDICE 'A QUO' - IMPOSSIBILITA' PER LA CORTE COSTITUZIONALE DI PRENDERLA IN ESAME - FATTISPECIE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale la Corte puo' pronunciarsi solo sulla questione sollevata dal giudice 'a quo' nell'ordinanza di rimessione, e non puo' prendere in considerazione una diversa questione rappresentata dalla parte privata nella memoria di costituzione. (Nel caso di specie il giudice 'a quo' ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, l. 17 dicembre 1986, n. 880, nella parte in cui non prevedeva che il piu' favorevole trattamento tributario previsto si applicasse anche dalle successioni aperte anteriormente al 1 gennaio 1986 - 'rectius' 1 luglio 1986 - mentre la parte privata ha rappresentato, nella memoria di costituzione, la diversa questione relativa alla maggiore somma dichiarata esente dalla legge successiva rispetto a quella prevista dalla normativa precedente).
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale la Corte puo' pronunciarsi solo sulla questione sollevata dal giudice 'a quo' nell'ordinanza di rimessione, e non puo' prendere in considerazione una diversa questione rappresentata dalla parte privata nella memoria di costituzione. (Nel caso di specie il giudice 'a quo' ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, l. 17 dicembre 1986, n. 880, nella parte in cui non prevedeva che il piu' favorevole trattamento tributario previsto si applicasse anche dalle successioni aperte anteriormente al 1 gennaio 1986 - 'rectius' 1 luglio 1986 - mentre la parte privata ha rappresentato, nella memoria di costituzione, la diversa questione relativa alla maggiore somma dichiarata esente dalla legge successiva rispetto a quella prevista dalla normativa precedente).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte