Ordinanza 193/2021 (ECLI:IT:COST:2021:193)
Massima numero 44327
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CORAGGIO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  23/09/2021;  Decisione del  23/09/2021
Deposito del 11/10/2021; Pubblicazione in G. U. 13/10/2021
Massime associate alla pronuncia:  44328


Titolo
Parlamento - Prerogative parlamentari - Lesioni - Rimedi - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri - Condizioni - Necessità di delimitare le menomazioni censurabili da parte del singolo parlamentare - Carattere manifesto delle asserite menomazioni - Inammissibilità del ricorso privo di tali indicazioni (nel caso di specie: inammissibilità del ricorso del senatore Lannutti nei confronti del Senato della Repubblica, in persona del Presidente in carica, contro le direttive della Presidenza del Senato circa i criteri di redazione degli atti di sindacato ispettivo, a fronte dell'asserita omessa pubblicazione di interrogazione parlamentare, ovvero modifica del testo presentato). (Classif. 172010).

Testo

Al singolo parlamentare spetta una sfera di prerogative che - qualora risultino lese da altri organi parlamentari - possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato. (Precedente: O. 17/2019 - mass. 41931 - mass. 41933).

Il potere di presentare interrogazioni, rivolte al Governo, ancorché non previsto espressamente dalla Costituzione, fa parte tradizionalmente delle attribuzioni del singolo membro delle Camere, nell'ambito dell'attività e della funzione ispettivo-politica ad esso spettante. (Precedente: S. 379/2003 - mass. 28147).

La legittimazione attiva del singolo parlamentare deve essere rigorosamente circoscritta quanto al profilo oggettivo, ossia alle menomazioni censurabili in sede di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, non potendo trovare ingresso le censure che riguardano esclusivamente violazioni o scorrette applicazioni dei regolamenti parlamentari e delle prassi di ciascuna Camera. Il dovuto rispetto all'autonomia del Parlamento esige che il sindacato di legittimità costituzionale debba essere rigorosamente circoscritto ai vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari ed è necessario che tali violazioni siano rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione. (Precedenti: O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 17/2019 - mass. 41931).

L'autonomia degli organi costituzionali non si esaurisce nella normazione, bensì comprende il momento applicativo delle norme stesse, incluse le scelte riguardanti la concreta adozione delle misure atte ad assicurarne l'osservanza; tale momento applicativo a sua volta comprende i rimedi contro gli atti ed i comportamenti che incidano negativamente sulle funzioni dei singoli parlamentari e che pregiudichino il corretto svolgimento dei lavori. (Precedenti: S. 262/2017 - mass. 40994; S. 379/1996 - mass. 22938).

Ai fini dell'ammissibilità del conflitto, è necessario che il singolo parlamentare ricorrente alleghi e comprovi una sostanziale negazione o un'evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita al ricorrente, individuando puntualmente i comportamenti asseritamente lesivi. (Precedenti: O. 186/2021 - mass. 44181; O. 17/2019 - mass. 41933).

(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per difetto di prospettazione di violazioni manifeste delle attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal senatore Elio Lannutti, per violazione degli artt. 1, 67 e 94 Cost., contro il Senato della Repubblica, in persona del Presidente in carica, in riferimento alle nuove direttive disposte dalla Presidenza circa i criteri di redazione degli atti di sindacato ispettivo, all'omessa pubblicazione di alcune sue interrogazioni nonché al fatto che altre sarebbero state pubblicate in un testo differente rispetto a quello presentato. Le direttive contestate si limitano ad interpretare o a confermare quanto risulta espressamente dal regolamento del Senato, che individua il contenuto delle interrogazioni e prevede che il Presidente ne valuti la proponibilità, e devono, dunque, considerarsi sottratte al sindacato di costituzionalità in virtù dell'autonomia spettante alle Camere sull'applicazione e sull'interpretazione dei propri regolamenti L'esplicita previsione regolamentare del controllo di proponibilità delle interrogazioni determina, inoltre, la palese infondatezza della pretesa che ogni interrogazione debba avere un seguito, mentre del tutto carente risulta l'illustrazione delle ragioni per le quali le interrogazioni sarebbero state snaturate. (Precedenti: S. 120/2014 - mass. 37920; O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 86/2020 - mass. 43341; O. 17/2019 - mass. 41931; O. 149/2016 - mass. 38933).

Atti oggetto del giudizio

 11/09/2018  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 67

Costituzione  art. 94

Altri parametri e norme interposte