Ordinanza 338/1992 (ECLI:IT:COST:1992:338)
Massima numero 18593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
02/07/1992; Decisione del
02/07/1992
Deposito del 15/07/1992; Pubblicazione in G. U. 22/07/1992
Massime associate alla pronuncia:
18592
Titolo
ORD. 338/92 B. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - VALORE DEGLI IMMOBILI CADUTI IN SUCCESSIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - RITENUTA NON APPLICABILITA' DEL PIU' FAVOREVOLE CRITERIO DELLA VALUTAZIONE AUTOMATICA ALLE SUCCESSIONI APERTESI ANTERIORMENTE AL 1 LUGLIO 1986 - CONSEGUENTE DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUI PRINCIPI DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA E DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - QUESTIONE SOLLEVATA SU ERRATE PREMESSE INTERPRETATIVE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 338/92 B. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - VALORE DEGLI IMMOBILI CADUTI IN SUCCESSIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - RITENUTA NON APPLICABILITA' DEL PIU' FAVOREVOLE CRITERIO DELLA VALUTAZIONE AUTOMATICA ALLE SUCCESSIONI APERTESI ANTERIORMENTE AL 1 LUGLIO 1986 - CONSEGUENTE DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUI PRINCIPI DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA E DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - QUESTIONE SOLLEVATA SU ERRATE PREMESSE INTERPRETATIVE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Il comma primo bis, dell'impugnato art. 11, l. 17 dicembre 1986, n. 880, (aggiunto dall'art. 12, comma ter, d.l. 14 marzo 1988, n. 70, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154) ha esteso l'applicazione del sistema di tassazione automatica anche alle successioni apertesi (come nella specie) in data anteriore al 1 luglio 1986. Priva di fondamento e', di conseguenza, la formulata censura di incostituzionalita', in quanto basata sul presupposto che solo alle successioni apertesi in data posteriore al 1 luglio 1986 sarebbe applicabile il piu' favorevole trattamento tributario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, l. 17 dicembre 1986, n. 880, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.).
Il comma primo bis, dell'impugnato art. 11, l. 17 dicembre 1986, n. 880, (aggiunto dall'art. 12, comma ter, d.l. 14 marzo 1988, n. 70, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154) ha esteso l'applicazione del sistema di tassazione automatica anche alle successioni apertesi (come nella specie) in data anteriore al 1 luglio 1986. Priva di fondamento e', di conseguenza, la formulata censura di incostituzionalita', in quanto basata sul presupposto che solo alle successioni apertesi in data posteriore al 1 luglio 1986 sarebbe applicabile il piu' favorevole trattamento tributario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, l. 17 dicembre 1986, n. 880, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte