Sentenza 340/1992 (ECLI:IT:COST:1992:340)
Massima numero 18705
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  07/07/1992;  Decisione del  07/07/1992
Deposito del 20/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18706  18707


Titolo
SENT. 340/92 A. PROCESSO PENALE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER INFERMITA' MENTALE DELL'IMPUTATO - POSSIBILITA' DELLA SOSPENSIONE SOLO IN CASO DI INFERMITA' SOPRAVVENUTA AL FATTO, MA NON, INVECE, NELL'IPOTESI DI INFERMITA' (CHE NON COMPORTI TOTALE INCAPACITA') AL TEMPO DEL FATTO GIA' SUSSISTENTE E SUCCESSIVAMENTE PROTRATTASI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - RIFERIBILITA' DELLA CENSURA AD UNA SOLTANTO DELLE NORME IMPUGNATE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE "IN PARTE QUA".

Testo
L'assetto normativo divisato dal giudice 'a quo' nel sollevare questione di legittimita' costituzionale contestando, nei confronti sia dell'art. 70 sia dell'art. 71 cod.proc.pen., che la possibilita' di sospensione del procedimento penale per infermita' mentale dell'imputato, sia stata in essi prevista solo nella ipotesi di infermita' mentale sopravvenuta e non anche in quella di infermita' mentale - non coincidente con la totale incapacita' di intendere o di volere - gia' sussistente al momento in cui fu commesso il reato e successivamente protrattasi, puo' essere realizzato solo sopprimendo dall'art. 70, primo comma, le parole "sopravvenuta al fatto". Deve quindi ritenersi che l'art. 71 cod.proc.pen. sia stato erroneamente evocato nel proposto incidente. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 71 cod.proc.pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte