Sentenza 340/1992 (ECLI:IT:COST:1992:340)
Massima numero 18706
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  07/07/1992;  Decisione del  07/07/1992
Deposito del 20/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18705  18707


Titolo
SENT. 340/92 B. PROCESSO PENALE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER INFERMITA' MENTALE DELL'IMPUTATO - PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE SOLO IN CASO DI INFERMITA' SOPRAVVENUTA AL FATTO - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IN SENSO COMPRENSIVO DELL'IPOTESI DI INFERMITA' MENTALE, NON COMPORTANTE TOTALE INCAPACITA', GIA' SUSSISTENTE AL TEMPO DEL FATTO E SUCCESSIVAMENTE PROTRATTASI - ESCLUSIONE.

Testo
L'art. 70 cod.proc.pen., concernente la sospensione del procedimento per infermita' mentale dell'imputato, va inteso nel senso che la sospensione puo' essere bensi' disposta nella ipotesi di infermita' mentale sopravvenuta, ma non anche in quella di infermita' mentale - che non comporti incapacita' di intendere o di volere - gia' sussistente al momento in cui fu commesso il reato e successivamente protrattasi. Tale interpretazione, fatta palese dalla lettera del precetto, appare perfettamente in consonanza rispetto a quanto emerge dai lavori preparatori del nuovo codice di procedura penale, sia nel progetto del 1978 (art. 74) che in quello preliminare del 1988, e si rileva in modo assolutamente inequivoco dalla Relazione al testo definitivo (pag. 171) sicche' deve respingersi la tesi prospettata in contrario dall'Avvocatura dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte