Sentenza 341/1992 (ECLI:IT:COST:1992:341)
Massima numero 18720
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
07/07/1992; Decisione del
07/07/1992
Deposito del 20/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Titolo
SENT. 341/92 B. IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE-QUADRO - IDENTIFICAZIONE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI IN RAPPORTO AI PROFILI PROFESSIONALI E ALLE MANSIONI - DISCIPLINA - RICORSO ALL'ACCORDO SINDACALE IN ALTERNATIVA ALLA LEGGE - EFFETTI SUL SISTEMA DELLE FONTI STATUALI, IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO PER IL RECEPIMENTO DELL'ACCORDO TRA DI ESSE E, IN PARTICOLARE, SUL REGOLAMENTO MINISTERIALE.
SENT. 341/92 B. IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE-QUADRO - IDENTIFICAZIONE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI IN RAPPORTO AI PROFILI PROFESSIONALI E ALLE MANSIONI - DISCIPLINA - RICORSO ALL'ACCORDO SINDACALE IN ALTERNATIVA ALLA LEGGE - EFFETTI SUL SISTEMA DELLE FONTI STATUALI, IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO PER IL RECEPIMENTO DELL'ACCORDO TRA DI ESSE E, IN PARTICOLARE, SUL REGOLAMENTO MINISTERIALE.
Testo
La legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983, - che, in quanto diretta a porre norme fondamentali di riforma economico-sociale, vincola, attraverso i suoi principi, anche le competenze delle Province autonome - impone, per determinati oggetti (tra cui "l'identificazione delle qualifiche funzionali in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni": v. art. 3, n. 3), il ricorso all'accordo sindacale come strumento necessario e alternativo alla legge, cosicche' il d.P.R. di recepimento dell'accordo stesso assume di necessita', nel sistema delle fonti statuali, il valore peculiare proprio della funzione di legge, con effetti sui limiti della fonte subordinata - regolamento ministeriale - chiamata a svolgere ed applicare le norme poste in sede di accordo sindacale. Per tale tipo di regolamento infatti, risultano attenuati sia il limite relativo al fondamento legislativo richiesto dall'art. 17, terzo comma, l. n. 400 del 1988 sia, nel caso in cui l'accordo sindacale riguardi il comparto del personale del servizio sanitario nazionale, la prevista preclusione (art. 17, primo comma, lett. b, stessa l. n. 400 del 1988) alla disciplina attuativa o integrativa di leggi e decreti legislativi relativi a materia di competenza regionale, poiche' nella relativa stipula e' prevista la partecipazione anche di rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome (art. 9, l. n. 93 del 1983 e art. 6, d.P.R. n. 68 del 1986). - S. n. 219/1984.
La legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983, - che, in quanto diretta a porre norme fondamentali di riforma economico-sociale, vincola, attraverso i suoi principi, anche le competenze delle Province autonome - impone, per determinati oggetti (tra cui "l'identificazione delle qualifiche funzionali in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni": v. art. 3, n. 3), il ricorso all'accordo sindacale come strumento necessario e alternativo alla legge, cosicche' il d.P.R. di recepimento dell'accordo stesso assume di necessita', nel sistema delle fonti statuali, il valore peculiare proprio della funzione di legge, con effetti sui limiti della fonte subordinata - regolamento ministeriale - chiamata a svolgere ed applicare le norme poste in sede di accordo sindacale. Per tale tipo di regolamento infatti, risultano attenuati sia il limite relativo al fondamento legislativo richiesto dall'art. 17, terzo comma, l. n. 400 del 1988 sia, nel caso in cui l'accordo sindacale riguardi il comparto del personale del servizio sanitario nazionale, la prevista preclusione (art. 17, primo comma, lett. b, stessa l. n. 400 del 1988) alla disciplina attuativa o integrativa di leggi e decreti legislativi relativi a materia di competenza regionale, poiche' nella relativa stipula e' prevista la partecipazione anche di rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome (art. 9, l. n. 93 del 1983 e art. 6, d.P.R. n. 68 del 1986). - S. n. 219/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte