Sentenza 341/1992 (ECLI:IT:COST:1992:341)
Massima numero 18722
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  07/07/1992;  Decisione del  07/07/1992
Deposito del 20/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18719  18720  18721  18723  18724


Titolo
SENT. 341/92 D. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - "OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA" - CORSI DI QUALIFICAZIONE PER L'ACCESSO A TALE PROFILO PROFESSIONALE - DISCIPLINA DETTAGLIATA SECONDO I CRITERI CONTENUTI NEL d.P.R. N. 384 DEL 1990, DI RECEPIMENTO DI ACCORDO SINDACALE - ADOZIONE MEDIANTE DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE, APPRENDISTATO, LIBRETTI DI LAVORO, CATEGORIE E QUALIFICHE DEI LAVORATORI, IGIENE E SANITA' - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.

Testo
La disciplina posta dal decreto del Ministro della sanita' 26 luglio 1991, n. 295 risulta innanzitutto indirizzata a integrare le previsioni relative all'accesso al nuovo profilo professionale del ruolo sanitario di "operatore tecnico addetto all'assistenza", e a regolare in dettaglio i criteri di ingresso in tale settore gia' predisposti, in generale, in sede di accordo sindacale e recepiti successivamente attraverso l'art. 40, terzo comma, d.P.R. n. 384 del 1990, del quale il decreto ministeriale stesso, costituisce attuazione (v. massima C). L'incidenza di detta disciplina, per contenuti e finalita', nella materia dello stato giuridico del personale delle U.S.L. (v. massima A), esclude che il decreto in questione risulti lesivo, per quanto concerne le disposizioni che regolano specificatamente i corsi di qualificazione per il tale profilo, delle competenze provinciali, esclusiva in materia di "addestramento e formazione professionale" e concorrente in tema di apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori" e di "igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera", tanto piu' che alle Regioni ed alle Province e' stato riservato dall'art. 2 del decreto, sia l'individuazione delle scuole e delle altre strutture destinate ad ospitare i nuovi corsi di qualificazione, sia la disciplina dell'organizzazione degli stessi corsi. Spetta pertanto allo Stato adottare la disciplina di cui al citato decreto del Ministro della sanita' in data 26 luglio 1991, n. 295, con riferimento particolare agli artt. 1-4, 8-10 e agli allegati 1, 2 e 3.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16  co. 1

Altri parametri e norme interposte