Sentenza 341/1992 (ECLI:IT:COST:1992:341)
Massima numero 18723
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  07/07/1992;  Decisione del  07/07/1992
Deposito del 20/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18719  18720  18721  18722  18724


Titolo
SENT. 341/92 E. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - "OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA" - CORSI DI QUALIFICAZIONE PER L'ACCESSO A TALE PROFILO PROFESSIONALE - DISCIPLINA DETTAGLIATA CONCERNENTE IL RILASCIO DEGLI ATTESTATI - ADOZIONE MEDIANTE DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE, APPRENDISTATO, LIBRETTI DI LAVORO, CATEGORIE E QUALIFICHE DEI LAVORATORI, IGIENE E SANITA' - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.

Testo
Secondo quanto gia' precisato dalla Corte in tema di corsi di qualificazione professionale suscettibili di abilitare all'esercizio di attivita' sull'intero territorio nazionale, la valutazione dei risultati (rispetto a cui i criteri di formazione delle commissioni giudicatrici rappresentano un presupposto organizzativo) comporta forme di coordinamento in sede centrale nonche' l'adozione di discipline omogenee di competenza statale. Al riguardo, le norme del decreto del Ministro della sanita' 26 luglio 1991, n. 295, concernenti il rilascio degli attestati di qualificazione di operatore tecnico addetto all'assistenza, e, in particolare la previsione di un modello di attestato unico in ambito nazionale e la disciplina unitaria relativa alla composizione della commissione chiamata a valutare l'esito del colloquio e della prova pratica, non risultano lesive delle competenze provinciali in materia di addestramento e formazione professionale e igiene e sanita': infatti, l'esame che conclude il corso di qualificazione ed il documento che ne attesta il superamento sono diretti ad accertare, sulla base di standards omogenei, l'idoneita' all'inquadramento in un profilo professionale definito in sede nazionale e che, di conseguenza, e' tale da legittimare all'esercizio della relativa attivita' nell'intero territorio nazionale. Spetta pertanto allo Stato adottare la disciplina di cui al decreto del Ministro della sanita' 26 luglio 1991, n. 295, con riferimento specifico all'art. 1, secondo comma, allegato 3, e all'art. 10. - S. nn. 216/1976, 89/1977, 165/1989, 245/1990, 346/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16  co. 1

Altri parametri e norme interposte