Sentenza 341/1992 (ECLI:IT:COST:1992:341)
Massima numero 18724
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  07/07/1992;  Decisione del  07/07/1992
Deposito del 20/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18719  18720  18721  18722  18723


Titolo
SENT. 341/92 F. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE DEL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - "OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA" - CORSI DI QUALIFICAZIONE PER L'ACCESSO A TALE PROFILO PROFESSIONALE - DISCIPLINA SECONDO I CRITERI CONTENUTI NEL D.P.R. N. 384 DEL 1990, DI RECEPIMENTO DI ACCORDO SINDACALE - ADOZIONE MEDIANTE DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PIANTE ORGANICHE DELLE U.S.L. ED ISTITUZIONI ASSIMILATE - SUPERAMENTO DEI LIMITI POSTI DALL'ART. 40 DEL PREDETTO D.P.R. N. 384 DEL 1990 - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI E DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DEL DECRETO "IN PARTE QUA".

Testo
Le limitazioni poste dal decreto del Ministro della sanita' 26 luglio 1991 n. 295 in tema di piante organiche delle U.S.L. ed istituzioni assimilate (determinazione di un "tetto" per i nuovi posti di "operatore tecnico addetto all'assistenza", percentualmente riferito ai posti esistenti di ausiliario specializzato; determinazione dei posti disponibili nei corsi di qualificazione presso le scuole per infermieri professionali; trasformazione dei posti di ausiliario specializzato in posti di operatore tecnico) non trovano copertura nell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. n. 384 del 1990 che, nel legittimare il Ministro della sanita' all'adozione del regolamento dei corsi di qualificazione per l'accesso al predetto profilo professionale di operatore tecnico, ha delimitato l'ambito dell'intervento ministeriale soltanto alle modalita', ai requisiti di accesso ed alle percentuali di ammissione per i candidati esterni ed interni, senza in alcun modo richiamare la composizione quantitativa e qualitativa delle piante organiche. Sussiste pertanto, per l'assenza di un fondamento normativo idoneo a legittimare l'intervento regolamentare in questione, una lesione sia delle competenze delle Province autonome in materia di addestramento e formazione professionale, e igiene e sanita', sia del principio di legalita' e, conseguentemente, non spettando allo Stato adottare la disciplina degli artt. 5 e 6 del predetto decreto in data 26 luglio 1991, n. 295, sono annullate le disposizioni espresse da tali articoli.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16  co. 1

Altri parametri e norme interposte