Sentenza 342/1992 (ECLI:IT:COST:1992:342)
Massima numero 18638
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
07/07/1992; Decisione del
07/07/1992
Deposito del 20/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 342/92. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - BASE IMPONIBILE - RETRIBUZIONI MEDIE DETERMINATE ANNUALMENTE, PER PROVINCIA, CON DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO SULLA BASE DEI CONTRATTI COLLETTIVI - OMESSA CONSIDERAZIONE DI USI PROVINCIALI CHE STABILISCONO UNA GIORNATA LAVORATIVA DI DURATA INFERIORE A QUELLA FISSATA DAI CONTRATTI COLLETTIVI - RITENUTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA, NONCHE' DELLA LIBERTA' DI NON APPLICARE I CONTRATTI COLLETTIVI NON OBBLIGATORI 'ERGA OMNES' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 342/92. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - BASE IMPONIBILE - RETRIBUZIONI MEDIE DETERMINATE ANNUALMENTE, PER PROVINCIA, CON DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO SULLA BASE DEI CONTRATTI COLLETTIVI - OMESSA CONSIDERAZIONE DI USI PROVINCIALI CHE STABILISCONO UNA GIORNATA LAVORATIVA DI DURATA INFERIORE A QUELLA FISSATA DAI CONTRATTI COLLETTIVI - RITENUTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA, NONCHE' DELLA LIBERTA' DI NON APPLICARE I CONTRATTI COLLETTIVI NON OBBLIGATORI 'ERGA OMNES' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'utilizzazione dei contratti collettivi come parametro per determinare, con decreti annuali del Ministro del lavoro, le retribuzioni medie provinciali cui sono commisurati i contributi agricoli unificati, non lede affatto la liberta' dei datori di lavoro non iscritti alle associazioni sindacali di categoria, ed ha un fondamento ragionevole, essendo intesa a realizzare un regime generalizzato e il piu' possibile aderente alle varie realta' provinciali ed a garantire un minimo di contribuzione per l'assolvimento della finalita' assicurativa e previdenziale. Peraltro, ove le retribuzioni fissate nei decreti risultino oltremodo sperequate rispetto a quelle stabilite da contratti individuali o dagli usi provinciali, il giudice ordinario puo' disapplicare i decreti stessi, con conseguente necessita' di rideterminazione delle retribuzioni medie nelle sedi competenti: in guisa che, risulta sufficientemente garantito il diritto di difesa dei contribuenti. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 24 e 39 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 28, commi primo e secondo, d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488).
L'utilizzazione dei contratti collettivi come parametro per determinare, con decreti annuali del Ministro del lavoro, le retribuzioni medie provinciali cui sono commisurati i contributi agricoli unificati, non lede affatto la liberta' dei datori di lavoro non iscritti alle associazioni sindacali di categoria, ed ha un fondamento ragionevole, essendo intesa a realizzare un regime generalizzato e il piu' possibile aderente alle varie realta' provinciali ed a garantire un minimo di contribuzione per l'assolvimento della finalita' assicurativa e previdenziale. Peraltro, ove le retribuzioni fissate nei decreti risultino oltremodo sperequate rispetto a quelle stabilite da contratti individuali o dagli usi provinciali, il giudice ordinario puo' disapplicare i decreti stessi, con conseguente necessita' di rideterminazione delle retribuzioni medie nelle sedi competenti: in guisa che, risulta sufficientemente garantito il diritto di difesa dei contribuenti. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 24 e 39 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 28, commi primo e secondo, d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 39
Altri parametri e norme interposte