Sentenza 343/1992 (ECLI:IT:COST:1992:343)
Massima numero 18599
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  07/07/1992;  Decisione del  07/07/1992
Deposito del 20/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18600


Titolo
SENT. 343/92 A. SANITA' PUBBLICA - ATTRIBUZIONE AL PERSONALE MEDICO E TECNICO DI RADIOLOGIA DI UNA INDENNITA' DI RISCHIO DA RADIAZIONI IN MISURA PIU' ELEVATA (L. 200.000 MENSILI) DI QUELLA (L. 50.000) STABILITA PER IL RESTANTE PERSONALE NON INQUADRATO NEL REPARTO DI RADIOLOGIA - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA P.A. E SUL DIRITTO ALLA SALUTE - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A INTERPRETAZIONE DELLA NORMA INPUGNATA NON CONDIVISA DALLA CORTE - POSSIBILITA', NEI CASI DI UGUALE ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI RADIAZIONI, DELL'ATTRIBUZIONE DELLA INDENNITA' IN MISURA PIENA ANCHE AL RESTANTE PERSONALE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
La presunzione assoluta di rischio, valevole per il personale medico e tecnico di radiologia, in base alla quale l'art. 1, secondo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, attribuisce a tale personale una indennita' di rischio da radiazioni ionizzanti in misura piu' elevata (L. 200.000) di quella (L. 50.000) riconosciuta dal terzo comma dello stesso articolo per il restante personale sanitario esposto in modo discontinuo alle radiazioni - in quanto non inquadrato nel reparto di radiologia - non esclude, nell'ambito di queste altre categorie di personale, la presenza di posizioni lavorative individuali pienamente assimilabili, per la continua esposizione al rischio radiologico a cui anche esse sono soggette, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia. Pertanto, anche in considerazione della natura non risarcitoria, ma preventiva, dell'indennita' di rischio (v. massima B), deve ritenersi che anche gli operatori diversi da quelli indicati nell'art. 1, secondo comma. della legge n. 460 del 1988, abbiano diritto all'indennita' di rischio in misura piena, ove risulti accertata la loro effettiva esposizione ad un rischio di radiazioni in misura non diversa da quella cui si trova normalmente esposto il personale di radiologia, cadendo quindi la censura di incostituzionalita' formulata dal giudice a quo in base alla interpretazione della norma in questione respinta dalla Corte. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo e terzo comma. legge 27 ottobre 1988, n. 460, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 32 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte