Sentenza 344/1992 (ECLI:IT:COST:1992:344)
Massima numero 18586
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
07/07/1992; Decisione del
07/07/1992
Deposito del 20/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:
18587
Titolo
SENT. 344/92 A. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DI MINORI - ADOZIONE LEGITTIMANTE - REVOCABILITA' DEL PROVVEDIMENTO PER GRAVI MOTIVI, NELL'INTERESSE DELL'ADOTTATO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA DELL'ADOZIONE IN CASI SPECIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 344/92 A. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DI MINORI - ADOZIONE LEGITTIMANTE - REVOCABILITA' DEL PROVVEDIMENTO PER GRAVI MOTIVI, NELL'INTERESSE DELL'ADOTTATO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA IN RELAZIONE ALLA DISCIPLINA DELL'ADOZIONE IN CASI SPECIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel contesto della disciplina dell'adozione legittimante di cui alla l. n. 184 del 1983, che e' volta ad attribuire al minore in stato di abbandono un ambiente familiare definitivamente stabile, costituendo a suo favore un vincolo di filiazione assimilato a quello della filiazione legittima, la scelta del legislatore di costruire come definitivo tale vincolo, indipendentemente dalle vicende della famiglia adottiva, e di escluderne quindi la revocabilita' - preordinando al fine della realizzazione di cosi' profondi e duraturi effetti, una procedura complessa, articolata in piu' fasi, onde accertare rigorosamente la esistenza dei presupposti oggettivi di una adozione nell'interesse del minore - muove in un ambito di discrezionalita' che non attinge alla irragionevolezza. Non puo' inoltre addursi, quale elemento di comparazione in ordine a detta irrevocabilita', la revoca dell'adozione in casi particolari, prevista dagli artt. 51 e 53 della stessa legge n. 184 del 1983 per eventi del tutto eccezionali nel rapporto tra adottante ed adottato, stante la diversita' di effetti e la non piena comparabilita' tra adozione legittimante e adozione in casi speciali e comunque, la mancanza in quest'ultima, della verifica che con l'affidamento preadottivo precede la definitivita' dell'adozione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, l. 4 maggio 1983, n. 184).
Nel contesto della disciplina dell'adozione legittimante di cui alla l. n. 184 del 1983, che e' volta ad attribuire al minore in stato di abbandono un ambiente familiare definitivamente stabile, costituendo a suo favore un vincolo di filiazione assimilato a quello della filiazione legittima, la scelta del legislatore di costruire come definitivo tale vincolo, indipendentemente dalle vicende della famiglia adottiva, e di escluderne quindi la revocabilita' - preordinando al fine della realizzazione di cosi' profondi e duraturi effetti, una procedura complessa, articolata in piu' fasi, onde accertare rigorosamente la esistenza dei presupposti oggettivi di una adozione nell'interesse del minore - muove in un ambito di discrezionalita' che non attinge alla irragionevolezza. Non puo' inoltre addursi, quale elemento di comparazione in ordine a detta irrevocabilita', la revoca dell'adozione in casi particolari, prevista dagli artt. 51 e 53 della stessa legge n. 184 del 1983 per eventi del tutto eccezionali nel rapporto tra adottante ed adottato, stante la diversita' di effetti e la non piena comparabilita' tra adozione legittimante e adozione in casi speciali e comunque, la mancanza in quest'ultima, della verifica che con l'affidamento preadottivo precede la definitivita' dell'adozione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, l. 4 maggio 1983, n. 184).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte