Sentenza 344/1992 (ECLI:IT:COST:1992:344)
Massima numero 18587
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
07/07/1992; Decisione del
07/07/1992
Deposito del 20/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:
18586
Titolo
SENT. 344/92 B. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DI MINORI - ADOZIONE LEGITTIMANTE - REVOCABILITA' DEL PROVVEDIMENTO PER GRAVI MOTIVI, NELL'INTERESSE DELL'ADOTTATO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTE E DELLA TUTELA DEI MINORI, DI CUI ALL'ART. 30 COST. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 344/92 B. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DI MINORI - ADOZIONE LEGITTIMANTE - REVOCABILITA' DEL PROVVEDIMENTO PER GRAVI MOTIVI, NELL'INTERESSE DELL'ADOTTATO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTE E DELLA TUTELA DEI MINORI, DI CUI ALL'ART. 30 COST. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non possono trarsi utili argomenti a favore della previsione della revoca della adozione (v. massima A) ne' dalla Convenzione europea in materia di adozione di minori, in quanto essa non prevede la necessita' dell'istituto, bensi' impone cautele nel caso in cui la revoca sia ammessa, come puo' esserlo, in base ad una valutazione discrezionale di opportunita' operata dalla legge (art. 13), ne' tantomeno dall'art. 30 Cost., in considerazione del fatto che l'adozione di minori rappresenta uno dei modi con cui si tende, nel disegno normativo, e si deve tendere, nella concretezza della esperienza, a provvedere affinche' siano assolti i compiti dei genitori nei casi di loro incapacita'. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 10 e 30, Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, l. 4 maggio 1983, n. 184).
Non possono trarsi utili argomenti a favore della previsione della revoca della adozione (v. massima A) ne' dalla Convenzione europea in materia di adozione di minori, in quanto essa non prevede la necessita' dell'istituto, bensi' impone cautele nel caso in cui la revoca sia ammessa, come puo' esserlo, in base ad una valutazione discrezionale di opportunita' operata dalla legge (art. 13), ne' tantomeno dall'art. 30 Cost., in considerazione del fatto che l'adozione di minori rappresenta uno dei modi con cui si tende, nel disegno normativo, e si deve tendere, nella concretezza della esperienza, a provvedere affinche' siano assolti i compiti dei genitori nei casi di loro incapacita'. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 10 e 30, Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, l. 4 maggio 1983, n. 184).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte