Sentenza 345/1992 (ECLI:IT:COST:1992:345)
Massima numero 18570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  07/07/1992;  Decisione del  07/07/1992
Deposito del 20/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 345/92. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE ORDINARIA - ADOZIONE DI PERSONA MAGGIORENNE DA PARTE DI PERSONA CON FIGLI LEGITTIMI O LEGITTIMATI - POSSIBILITA', IN SEGUITO A SENTENZA N. 557/1988, IN CASO DI ASSENSO DI QUESTI ULTIMI, MA NON QUANDO TALE ASSENSO SIA IMPEDITO DA INCAPACITA' - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - POSSIBILE PRONUNCIA DELL'ADOZIONE, ANCHE IN TALE IPOTESI, PREVIA VALUTAZIONE DEI RISPETTIVI INTERESSI, DA PARTE DEL TRIBUNALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Riguardo ai casi in cui, per l'adozione ordinaria di persona maggiorenne (artt. 291 e segg., cod.civ.) e' richiesto l'assenso di appartenenti alla famiglia legittima dell'adottante, deve ritenersi che la disposizione dell'art. 297 stesso codice - secondo la quale quando, per incapacita' dei suddetti, l'assenso non possa essere ottenuto, il tribunale, apprezzando gli interessi ivi indicati, puo' egualmente pronunciare l'adozione - benche' originariamente dettata solo per i genitori e il coniuge, assuma un significato e un contenuto generale e che quindi, in seguito alla sentenza n. 557 del 1988 della Corte costituzionale - che, dichiarando la parziale illegittimita' dell'art. 291, ha reso possibile l'adozione, in precedenza non consentita, anche in presenza di figli legittimi o legittimati, se assenzienti - sia applicabile, quando sia impossibile ottenerne l'assenso per incapacita', anche a questi ultimi. Cosi' ricostruito il sistema normativo, va dunque respinta la censura di disparita' di trattamento avanzata sul presupposto - che di tale ricostruzione non tiene conto - della necessita' e inderogabilita', nell'ipotesi in questione, della manifestazione di volonta' del figlio legittimo o legittimato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 291 cod.civ., 'in parte qua'). - S. n. 557/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte