Ordinanza 346/1992 (ECLI:IT:COST:1992:346)
Massima numero 18571
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
07/07/1992; Decisione del
07/07/1992
Deposito del 20/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 346/92. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - DECRETO PENALE DI CONDANNA - NOMINA DI DIFENSORE D'UFFICIO E NOTIFICA DEL DECRETO AL MEDESIMO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA INCIDENZA, CON CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DIRITTO DI DIFESA, SUL DIRITTO DELL'IMPUTATO ALL'OPZIONE PER I RITI ALTERNATIVI - INSUSSISTENZA - POSSIBILITA' DI PIENO ESERCIZIO DI TALE DIRITTO, PREVIA EVENTUALE CONSULTAZIONE DI DIFENSORE DI FIDUCIA, NELLA OPPOSIZIONE AL DECRETO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 346/92. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - DECRETO PENALE DI CONDANNA - NOMINA DI DIFENSORE D'UFFICIO E NOTIFICA DEL DECRETO AL MEDESIMO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA INCIDENZA, CON CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DIRITTO DI DIFESA, SUL DIRITTO DELL'IMPUTATO ALL'OPZIONE PER I RITI ALTERNATIVI - INSUSSISTENZA - POSSIBILITA' DI PIENO ESERCIZIO DI TALE DIRITTO, PREVIA EVENTUALE CONSULTAZIONE DI DIFENSORE DI FIDUCIA, NELLA OPPOSIZIONE AL DECRETO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La mancata previsione della nomina, nel decreto penale, di un difensore di ufficio - nomina che, data la natura della pena, nel bilanciamento con le esigenze di speditezza dell'attivita' giudiziaria, non e' stata, a nessun fine, ritenuta necessaria nel codice - e della notifica del decreto penale al medesimo, non pregiudica il diritto dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena, di cui agli artt. 565 e 444 cod.proc.pen., ben potendo tale diritto esercitarsi, previa eventuale consultazione di un difensore di fiducia, nel congruo termine di quindici giorni accordatogli per proporre l'opposizione. Percio' anche se - come nel caso il giudice a quo - non si condivida l'interpretazione accolta dalla Corte costituzionale - secondo cui l'opponente potrebbe formulare la scelta tra i riti alternativi anche dopo il decreto che dispone il giudizio - e si ritenga, in conformita' al piu' recente orientamento della Cassazione, che tale decreto debba essere emanato ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen. anche per i reati di competenza del pretore e non debba quindi contenere un nuovo avviso all'imputato circa le opzioni per i procedimenti speciali, non sussiste la denunciata violazione del diritto di difesa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 565 e 460 cod. proc. pen., in parte qua.) - Sulla facolta' dell'opponente a decreto penale di formulare la scelta tra i riti alternativi anche dopo il decreto che dispone il giudizio: S. n. 344/1991; - Sulla congruita', ai fini della opposizione a decreto penale, del previsto termine di quindici giorni, nel regime del codice abrogato: S. n. 159/1972, 189/1972, 16/1970, 136/1967, 27/1966 e 170/1963.
La mancata previsione della nomina, nel decreto penale, di un difensore di ufficio - nomina che, data la natura della pena, nel bilanciamento con le esigenze di speditezza dell'attivita' giudiziaria, non e' stata, a nessun fine, ritenuta necessaria nel codice - e della notifica del decreto penale al medesimo, non pregiudica il diritto dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena, di cui agli artt. 565 e 444 cod.proc.pen., ben potendo tale diritto esercitarsi, previa eventuale consultazione di un difensore di fiducia, nel congruo termine di quindici giorni accordatogli per proporre l'opposizione. Percio' anche se - come nel caso il giudice a quo - non si condivida l'interpretazione accolta dalla Corte costituzionale - secondo cui l'opponente potrebbe formulare la scelta tra i riti alternativi anche dopo il decreto che dispone il giudizio - e si ritenga, in conformita' al piu' recente orientamento della Cassazione, che tale decreto debba essere emanato ai sensi dell'art. 464 cod. proc. pen. anche per i reati di competenza del pretore e non debba quindi contenere un nuovo avviso all'imputato circa le opzioni per i procedimenti speciali, non sussiste la denunciata violazione del diritto di difesa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 565 e 460 cod. proc. pen., in parte qua.) - Sulla facolta' dell'opponente a decreto penale di formulare la scelta tra i riti alternativi anche dopo il decreto che dispone il giudizio: S. n. 344/1991; - Sulla congruita', ai fini della opposizione a decreto penale, del previsto termine di quindici giorni, nel regime del codice abrogato: S. n. 159/1972, 189/1972, 16/1970, 136/1967, 27/1966 e 170/1963.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte