Ordinanza 348/1992 (ECLI:IT:COST:1992:348)
Massima numero 18601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  07/07/1992;  Decisione del  07/07/1992
Deposito del 20/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18602


Titolo
ORD. 348/92 A. PENSIONI - PENSIONI E.N.A.S.A.R.C.O. - PREVISTA RIPETIBILITA' DI SOMME PERCEPITE INDEBITAMENTE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO STABILITO PER LE PENSIONI I.N.P.S., CON INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - INAPPLICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA NEL GIUDIZIO "A QUO" - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilta' della questione in quanto il giudizio "a quo" verte sulla ripetizione di somme indebitamente percepite (dal 1984 al 1988) a titolo di integrazione al minimo del trattamento pensionistico e quindi, nel caso, non trova applicazione il principio generale dell'art. 2033 cod.civ., censurato in parte 'qua', ma la specifica norma dell'art. 6 del d.l. n. 463 del 1983 (convertito con modificazione in legge n. 638 del 1983) non oggetto di impugnazione. - Nello stesso senso, riguardo ad analoga fattispecie, in giudizio vertente su altra disposizione: S. 266/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte