Sentenza 194/2021 (ECLI:IT:COST:2021:194)
Massima numero 44213
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  22/09/2021;  Decisione del  22/09/2021
Deposito del 14/10/2021; Pubblicazione in G. U. 20/10/2021
Massime associate alla pronuncia:  44214  44215  44216


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Qualificazione della fattispecie oggetto del giudizio a quo - Esame riservato al giudice rimettente - Carattere "esterno" del sindacato della Corte costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare. (Classif. 112005).

Testo

Compete al giudice rimettente la qualificazione della fattispecie portata al suo esame nel giudizio principale, atteso che il sindacato sulla rilevanza, effettuato dalla Corte costituzionale ha carattere esterno, si arresta cioè alla soglia della non implausibilità della motivazione dell'ordinanza di rimessione. (Precedenti: S. 183/2021 - mass. 44160; S. 59/2021 - mass. 43751; S. 32/2021 - mass. 43580; S.15/2021 - mass. 43568; S. 267/2020 - mass. 43082; S.32/2020 - mass. 42279; O. 117/2017 - mass. 39663; O. 47/2016 - mass. 38766).

(Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per difetto di rilevanza. Il giudice a quo ha descritto la fattispecie concreta in modo sufficiente a suffragare tale requisito). (Precedente: S. 22/2021 - mass. 43466).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  04/03/2015  n. 22  art. 8  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte