Sentenza 352/1992 (ECLI:IT:COST:1992:352)
Massima numero 18660
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
08/07/1992; Decisione del
08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Titolo
SENT. 352/92 C. FARMACIE - RIORDINO DEL SETTORE FARMACEUTICO - TITOLARITA' E SOSTITUZIONE DELLA GESTIONE DELLE FARMACIE; PROCEDURE CONCORSUALI PER L'ASSEGNAZIONE DI SEDI FARMACEUTICHE - DISCIPLINA STATALE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME - VINCOLATIVITA' DELLA DISCIPLINA NEI CONFRONTI DI ESSE - LIMITI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 352/92 C. FARMACIE - RIORDINO DEL SETTORE FARMACEUTICO - TITOLARITA' E SOSTITUZIONE DELLA GESTIONE DELLE FARMACIE; PROCEDURE CONCORSUALI PER L'ASSEGNAZIONE DI SEDI FARMACEUTICHE - DISCIPLINA STATALE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME - VINCOLATIVITA' DELLA DISCIPLINA NEI CONFRONTI DI ESSE - LIMITI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
La disciplina statale di cui agli artt. 4 e 11, della l. n. 362 del 1991, nelle parti concernenti la titolarita' e la sostituzione nella gestione delle farmacie e le procedure concorsuali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, mentre per quanto riguarda i principi circa la diretta responsabilita' del titolare, la prefissata temporaneita' della sostituzione, la tipicita' delle cause che vi possono dar luogo e i requisiti di capacita' del sostituto, pone dei limiti che le Province autonome, nell'esplicarsi dell'autonomia legislativa ed amministrativa ad esse garantite, sono tenute a rispettare, per quanto concerne le disposizioni di dettaglio ivi contenute, essa rappresenta invece normativa di carattere suppletivo, destinata a cedere di fronte a disposizioni legislative provinciali, anche preesistenti, non in contrasto con i principi e gli indirizzi di fondo desumibili della medesima l. n. 362 del 1991. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, nono comma, e 11, legge 8 novembre 1991, n. 362, sollevata con ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente in data 23 e 20 dicembre 1991, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige).
La disciplina statale di cui agli artt. 4 e 11, della l. n. 362 del 1991, nelle parti concernenti la titolarita' e la sostituzione nella gestione delle farmacie e le procedure concorsuali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, mentre per quanto riguarda i principi circa la diretta responsabilita' del titolare, la prefissata temporaneita' della sostituzione, la tipicita' delle cause che vi possono dar luogo e i requisiti di capacita' del sostituto, pone dei limiti che le Province autonome, nell'esplicarsi dell'autonomia legislativa ed amministrativa ad esse garantite, sono tenute a rispettare, per quanto concerne le disposizioni di dettaglio ivi contenute, essa rappresenta invece normativa di carattere suppletivo, destinata a cedere di fronte a disposizioni legislative provinciali, anche preesistenti, non in contrasto con i principi e gli indirizzi di fondo desumibili della medesima l. n. 362 del 1991. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, nono comma, e 11, legge 8 novembre 1991, n. 362, sollevata con ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente in data 23 e 20 dicembre 1991, in riferimento agli artt. 9, n. 10, e 16 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte