Sentenza 353/1992 (ECLI:IT:COST:1992:353)
Massima numero 18738
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANTI  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  08/07/1992;  Decisione del  08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Massime associate alla pronuncia:  18739  18740  18741


Titolo
SENT. 353/92 A. AGRICOLTURA - ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO - PREVISIONE, CON LEGGE STATALE, FRA I COMPITI DELLO STESSO, DELLA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE ED ESERCIZIO DI OPERE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE A SCOPO PREVALENTEMENTE IRRIGUO - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - ASSERITO INCREMENTO DELLE ATTRIBUZIONI DELL'ENTE A SCAPITO DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI DIFESA IDRAULICA E BONIFICA - ESCLUSIONE, RISULTANDO TALI ATTRIBUZIONI CONTENUTE NELL'AMBITO DI QUELLE GIA' PROPRIE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 2, primo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 411, relativo alle attribuzioni dell'Ente irriguo Umbro-Toscano, (gia' denominato Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni) e che demanda a detto ente la progettazione, l'esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonche' la relativa gestione, esercizio e manutenzione, delimita tali attribuzioni stabilendo che queste possono essere esercitate "nell'ambito delle competenze attribuite al ministero dell'agricoltura e foreste dalla legislazione vigente". Statuisce inoltre che le attribuzioni devolute all'ente irriguo si esplicano "nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979", che, dopo il trasferimento alle regioni delle competenze nella materia in questione, determina "le funzioni residue dell'ente", circoscrivendole alla progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di seconda categoria, relative a bacini idrografici interregionali individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, n. 13551, previste dagli artt. 89 e 91 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 o dall'art. 12, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1977 n. 984. Ne discende che - contro quanto sostenuto dalla ricorrente Regione Toscana - la suindicata disposizione non realizza alcuna modifica in "majus" delle competenze dell'ente irriguo e risulta quindi, rispettosa sia dell'attribuzione primaria, sia dei successivi trasferimenti alle regioni, delle materie attinenti alla difesa idraulica, alla bonifica e, nell'ambito di essa, all'irrigazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione, dell'art. 2, primo comma, lett. a) della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, cosi' come sostituito dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 411.)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte