Sentenza 353/1992 (ECLI:IT:COST:1992:353)
Massima numero 18740
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANTI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
08/07/1992; Decisione del
08/07/1992
Deposito del 23/07/1992; Pubblicazione in G. U. 29/07/1992
Titolo
SENT. 353/92 C. AGRICOLTURA - ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO - MODIFICA DELLA PRECEDENTE DENOMINAZIONE DI ENTE AUTONOMO PER LA BONIFICA, L'IRRIGAZIONE E LA VALORIZZAZIONE FONDIARIA DELLE PROVINCE DI AREZZO, PERUGIA, SIENA E TERNI - ASSERITO NUOVO RUOLO STRUMENTALE DELLA REGIONE ASSUNTO DALL'ENTE IN FORZA DEL MUTAMENTO DELLA DENOMINAZIONE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI, ANCHE PER INCONGRUENZA ED IRRAZIONALITA', DELLA DISCIPLINA ADOTTATA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 353/92 C. AGRICOLTURA - ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO - MODIFICA DELLA PRECEDENTE DENOMINAZIONE DI ENTE AUTONOMO PER LA BONIFICA, L'IRRIGAZIONE E LA VALORIZZAZIONE FONDIARIA DELLE PROVINCE DI AREZZO, PERUGIA, SIENA E TERNI - ASSERITO NUOVO RUOLO STRUMENTALE DELLA REGIONE ASSUNTO DALL'ENTE IN FORZA DEL MUTAMENTO DELLA DENOMINAZIONE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI, ANCHE PER INCONGRUENZA ED IRRAZIONALITA', DELLA DISCIPLINA ADOTTATA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La modificazione in "Ente irriguo Umbro-Toscano" della precedente denominazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, disposto dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 411, si giustifica con il carattere pluriregionale che ha assunto l'attivita' dell'ente e, comunque, non incide in alcun modo sulla qualifica e sulle attribuzioni, legittimamente devolute all'ente, ne' e' idonea a produrre riflessi sulla posizione di esso: ne consegue che e' del pari non idonea a produrre alcuna lesione delle competenze spettanti in materia di bonifica alla Regione Toscana ed inoltre, considerate le rilevate funzioni dell'ente, non appare priva di congruenza e di razionalita' rispetto al fine perseguito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 97 e 118 della Costituzione ed all'art. 57 dello Statuto della Regione Toscana, dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 411). - Sull'art. 97, in termini, v. S. 331/1988.
La modificazione in "Ente irriguo Umbro-Toscano" della precedente denominazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, disposto dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 411, si giustifica con il carattere pluriregionale che ha assunto l'attivita' dell'ente e, comunque, non incide in alcun modo sulla qualifica e sulle attribuzioni, legittimamente devolute all'ente, ne' e' idonea a produrre riflessi sulla posizione di esso: ne consegue che e' del pari non idonea a produrre alcuna lesione delle competenze spettanti in materia di bonifica alla Regione Toscana ed inoltre, considerate le rilevate funzioni dell'ente, non appare priva di congruenza e di razionalita' rispetto al fine perseguito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 97 e 118 della Costituzione ed all'art. 57 dello Statuto della Regione Toscana, dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 411). - Sull'art. 97, in termini, v. S. 331/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
statuto regione Toscana
n. 0
art. 57