Sentenza 194/2021 (ECLI:IT:COST:2021:194)
Massima numero 44214
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  22/09/2021;  Decisione del  22/09/2021
Deposito del 14/10/2021; Pubblicazione in G. U. 20/10/2021
Massime associate alla pronuncia:  44213  44215  44216


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento - Mancanza di compromissione dell'iter logico argomentativo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare. (Classif. 112003).

Testo

L'incompleta ricostruzione della cornice legislativa e giurisprudenziale di riferimento rende inammissibili le questioni sollevate solo se compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza. (Precedenti: O. 108/2020 - mass. 43446; O. 136/2018 - mass. 41368; O. 30/2018 - mass. 39836).

(Nel caso di specie, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento della questione avente ad oggetto l'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015. Non era necessario che il rimettente ricostruisse l'abrogato istituto dell'anticipazione dell'indennità di mobilità che - pur costituendo per alcuni aspetti un antecedente della Nuova assicurazione sociale per l'impiego, NASpI - si collocava in un contesto normativo diverso, con riferimento alle finalità e all'ambito di applicazione). (Precedenti: S. 61/2021- mass. 43765; S. 136/2020 - mass. 43506; S.150/2019 - mass. 41415; S. 88 del 2017 - mass. 39450; S. 27/2015 - mass. 38256).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  04/03/2015  n. 22  art. 8  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte