Processo penale - Processo minorile - Sospensione del processo con messa alla prova - Caratteristiche dell'istituto - Differenze rispetto alla messa alla prova degli adulti - Essenziale finalità di recupero del minore - Necessità a tale fine della composizione pedagogicamente qualificata dell'organo giudicante e del sostegno dei servizi minorili. (Classif. 199030).
Il tratto qualificante dell’istituto della messa alla prova del minore è rappresentato dall’adozione di un progetto di intervento che si traduce in una serie di prescrizioni individualizzate e a contenuto variabile perché tarate sul profilo personologico del minore e sul contesto socio-familiare in cui questi è inserito. (Precedente: S. 8/2025 - mass. 46658, 46661).
La messa alla prova dell’adulto ha un’innegabile componente sanzionatoria, mentre la prova del minore ha una funzione esclusivamente rieducativa; tale diversità teleologica si manifesta nel contenuto della prova, giacché la prestazione del lavoro di pubblica utilità è una condizione imprescindibile della prova dell’adulto, mentre non è menzionata tra le prescrizioni obbligatorie del progetto di prova minorile. (Precedenti: S. 139/2020 - mass. 43512; S. 75/2020 - mass. 42220; S. 68/2019 - mass. 42115).
Quale istituto puramente educativo, la messa alla prova del minore è sottratta alla negoziazione tra le parti, non richiedendo il consenso del minore, né del pubblico ministero, ed è rimessa alla discrezionalità del giudice. (Precedenti: S. 139/2020 - mass. 43512; S. 125/1995 - mass. 21314, 21315, 21316).
Il giudice della prova minorile deve avere le competenze interdisciplinari necessarie alle valutazioni personologiche richieste dalla finalità educativa dell’istituto, e non è quindi irragionevole che, a differenza della prova dell’adulto, la quale può essere disposta anche in fase di indagini preliminari, la prova del minore possa essere disposta solo più avanti, in udienza preliminare, laddove il giudice è un collegio integrato dagli educatori e può esercitare le proprie valutazioni su un materiale istruttorio sufficientemente definito. (Precedente: S. 139/2020 - mass. 43512).
La difformità di soluzioni negoziali-deflattive rispetto agli obiettivi educativi del processo minorile – difformità che ha giustificato l’esclusione da tale processo anche dell’istituto del patteggiamento della pena – si oppone all’esportazione in ambito minorile dell’anticipazione della prova alla fase delle indagini preliminari. (Precedenti: sull’esclusione del patteggiamento nel processo minorile, S. 272/2000 - mass. 25496; S. 135/1995 - mass. 21349).
La messa alla prova, quale istituto di protezione della gioventù, ai sensi dell’art. 31, secondo comma, Cost., ha lo scopo primario di favorire l’uscita del minore dal circuito penale, la più rapida possibile, soprattutto attraverso una riflessione critica del giovane, sul proprio vissuto e la propria condotta, in mancanza della quale l’istituto stesso diverrebbe mezzo di pura deflazione. Al perseguimento di questo delicato obiettivo sono funzionali la composizione pedagogicamente qualificata dell’organo giudicante e il sostegno continuo dei servizi minorili, in difetto dei quali la prova del giovane non raggiunge la finalità costituzionale sua propria, piegandosi verso la logica, completamente diversa, dell’istituto per adulti.